Cassazione Penale, Ordinanza n. 19812/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale per più episodi di detenzione, cessione, importazione e successiva distribuzione di sostanze stupefacenti. In particolare, la contestazione riguardava la cessione di un chilogrammo di marijuana a un soggetto e l'importazione, mediante un tir con targa spagnola, di alcune centinaia di chilogrammi di hashish e marijuana. Con quattro motivi si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: mancata assoluzione per due capi di imputazione, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, e che comunque il ricorrente non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata. Anche i motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena sono stati ritenuti inammissibili, perché la Corte territoriale aveva motivato richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la gravità del fatto, valorizzando l'ingente quantitativo di droga, la purezza della marijuana, l'occultamento dell'hashish in un'intercapedine dell'auto e il diretto ruolo dell'imputato nell'importazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
punisce le condotte di cessione, importazione e distribuzione di sostanze stupefacenti; nel caso concreto riguarda marijuana e hashish in quantitativi rilevanti.
criterio di valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della commisurazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti generiche.
la sentenza richiama, in via implicita, i limiti del ricorso per cassazione in presenza di censure sulla motivazione e sulla valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della ricostruzione operata dai giudici di merito con una diversa lettura ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione omette di considerare i parametri rilevanti; quando la decisione di merito richiama gli elementi dell'art. 133 c.p. e li valuta come prevalenti, la censura è inammissibile se mira solo a una diversa ponderazione.
- La commisurazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, degli elementi di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, specie in presenza di ingenti quantitativi di stupefacente e di un ruolo attivo nell'importazione.
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