Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19812/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale per più episodi di detenzione, cessione, importazione e successiva distribuzione di sostanze stupefacenti. In particolare, la contestazione riguardava la cessione di un chilogrammo di marijuana a un soggetto e l'importazione, mediante un tir con targa spagnola, di alcune centinaia di chilogrammi di hashish e marijuana. Con quattro motivi si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: mancata assoluzione per due capi di imputazione, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, e che comunque il ricorrente non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata. Anche i motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena sono stati ritenuti inammissibili, perché la Corte territoriale aveva motivato richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la gravità del fatto, valorizzando l'ingente quantitativo di droga, la purezza della marijuana, l'occultamento dell'hashish in un'intercapedine dell'auto e il diretto ruolo dell'imputato nell'importazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    punisce le condotte di cessione, importazione e distribuzione di sostanze stupefacenti; nel caso concreto riguarda marijuana e hashish in quantitativi rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    criterio di valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della commisurazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 606 c.p.p.

    la sentenza richiama, in via implicita, i limiti del ricorso per cassazione in presenza di censure sulla motivazione e sulla valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della ricostruzione operata dai giudici di merito con una diversa lettura ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione omette di considerare i parametri rilevanti; quando la decisione di merito richiama gli elementi dell'art. 133 c.p. e li valuta come prevalenti, la censura è inammissibile se mira solo a una diversa ponderazione.
  • La commisurazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, degli elementi di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, specie in presenza di ingenti quantitativi di stupefacente e di un ruolo attivo nell'importazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.