Cassazione Civile, Ordinanza n. 13108/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’uso del segno "SCIFONI" in annunci pubblicitari per servizi funebri pubblicati in due edizioni delle Pagine Gialle e delle Pagine Bianche. La società titolare del marchio sosteneva che tale uso integrasse contraffazione del marchio registrato e concorrenza sleale, chiedendo inibitoria, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di merito la controparte aveva sostenuto di aver commissionato le inserzioni nell’interesse di una diversa società; la Corte di appello, in sede di rinvio, ha accertato la riproduzione sostanzialmente pedissequa del marchio e un concorso causale della convenuta nell’illecito, ma ha negato il risarcimento per difetto di prova di un vantaggio conseguito dalla convenuta e ha ritenuto non attuale la domanda inibitoria. La società titolare del marchio ha proposto ricorso principale con sette motivi, censurando in sintesi: il rigetto della domanda risarcitoria nonostante l’accertato concorso nella causazione del danno; l’omesso esame di fatti decisivi e di precedenti accertamenti giudiziali; la mancata liquidazione del danno secondo il criterio della royalty virtuale e il diniego di CTU; l’erronea valutazione della non contestazione in ordine alla riferibilità delle utenze telefoniche alla convenuta; la motivazione apparente; l’omessa pronuncia e il rigetto dell’inibitoria per asserita cessazione della condotta; la violazione delle norme sulla repressione della concorrenza sleale e della contraffazione. La società convenuta ha resistito e proposto ricorso incidentale unico, deducendo che, per i limiti del giudizio di rinvio, la Corte territoriale non avrebbe potuto affermare una sua responsabilità concorrente una volta esclusa la riferibilità alla stessa dei numeri telefonici inseriti negli annunci, poiché i fatti illeciti erano ascrivibili integralmente a una terza società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale, ritenendo che il giudice di rinvio avesse ecceduto i limiti del rinvio, perché dopo aver escluso la riferibilità dei numeri telefonici alla convenuta non poteva comunque attribuirle una responsabilità concorrente per contributo causale nell’illecito già accertato. Conseguentemente ha rigettato il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando tutte le domande proposte in primo grado dalla società titolare del marchio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente principale per sostenere la responsabilità solidale del corresponsabile del fatto dannoso; la Corte non accoglie la censura perché il punto decisivo è il superamento dei limiti del giudizio di rinvio.
richiamato per contestare l’apprezzamento della non contestazione; la Corte ribadisce che l’esistenza e il valore della non contestazione sono valutazioni riservate al giudice di merito e che il motivo era comunque privo di autosufficienza.
richiamato insieme all’art. 125 c.p.i. per la liquidazione del danno da violazione del marchio; il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
richiamato per il criterio di liquidazione del danno, anche in via equitativa o mediante royalty virtuale, ma la censura non supera il vaglio di cassazione.
richiamato per la domanda inibitoria contro gli atti di concorrenza sleale; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dall’accoglimento del ricorso incidentale.
richiamato per l’inibitoria e le misure accessorie in materia di contraffazione; la domanda viene infine rigettata nel merito.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’affermazione di responsabilità per contraffazione del marchio; la Corte accoglie la censura per violazione dei limiti del rinvio.
richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina della concorrenza sleale; la Corte ritiene che il giudice di rinvio non potesse riesaminare oltre i limiti fissati dalla precedente cassazione.
richiamato solo quanto al rito camerale e al deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente: non può estendere l’indagine a fatti o profili non devoluti dalla cassazione, né riesaminare questioni già definite nei loro effetti giuridici.
- Se la sentenza rescindente circoscrive l’accertamento a un fatto specifico decisivo, il giudice di rinvio deve limitarsi a tale verifica; una diversa ricostruzione della responsabilità fondata su ulteriori contributi causali può integrare violazione dei limiti del rinvio.
- La contestazione in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile quando mira a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
- La censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede specifica autosufficienza e non può risolversi nella mera contrapposizione alla valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno della non contestazione.
- Quando viene esclusa la riferibilità alla parte convenuta del fatto materiale decisivo oggetto del rinvio, non è consentito affermare comunque una sua responsabilità concorrente per il medesimo illecito sulla base di una rivalutazione dei medesimi fatti.
- In mancanza di un accertamento conforme al perimetro del rinvio, la cassazione può decidere nel merito e rigettare le domande originarie se non occorrono ulteriori istruttorie.
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