Cassazione Civile, Ordinanza n. 02906/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 nei confronti di una società che aveva cessato l’attività ed era stata cancellata dal registro delle imprese. L’Amministrazione finanziaria riteneva tardive le dichiarazioni presentate solo nel 2016 e procedeva ad accertamento induttivo, notificando sia l’avviso di accertamento alla società sia un atto di responsabilità al socio unico e all’ex liquidatore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti della società e del liquidatore. In appello, la CTR della Lombardia aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società estinta, ma aveva respinto la pretesa dell’Agenzia nei confronti dell’ex liquidatore, ritenendo che non fosse configurabile un atto impositivo verso il liquidatore quando i crediti tributari non fossero divenuti definitivi nei confronti della società, altrimenti si sarebbe creata una solidarietà priva di base normativa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2945 c.c. e dell’art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la responsabilità dell’ex liquidatore per i debiti tributari non pagati della società deriva da fatto proprio, non da coobbligazione solidale, e sussiste nei limiti di legge anche dopo l’estinzione della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR perché non conforme al principio per cui la responsabilità dei liquidatori per le imposte non soddisfatte con le attività di liquidazione non è una successione nei debiti tributari della società né una coobbligazione solidale, ma una responsabilità propria ex lege fondata sugli obblighi inerenti alla fase liquidatoria. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori questioni controverse rimaste assorbite o non definite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come norma processuale di deduzione del motivo per violazione di legge.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La responsabilità del liquidatore per imposte non pagate con le attività della liquidazione è ricondotta a una responsabilità propria ex lege, non a successione o coobbligazione tributaria.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, senza diversa elaborazione autonoma nel testo.
art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della responsabilità dell’ex liquidatore per i debiti della società estinta.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la responsabilità del liquidatore trova fonte in un’obbligazione civile propria collegata alla diligenza dovuta nella gestione della liquidazione.
La responsabilità del liquidatore è ricondotta, per giurisprudenza richiamata, all’inadempimento degli obblighi propri della fase liquidatoria.
È menzionato per distinguere l’azione verso il liquidatore ex art. 2495 c.c. da quella ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.
Massime di principio
- La responsabilità dell’ex liquidatore per i debiti tributari non soddisfatti in sede di liquidazione non configura una successione nei debiti della società estinta, né una solidarietà passiva con la società, ma una responsabilità autonoma e propria ex lege.
- L’azione dell’Amministrazione finanziaria contro il liquidatore presuppone che i ruoli relativi ai tributi sociali siano posti in riscossione e che sia acquisita la certezza che i debiti non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione.
- L’estinzione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, purché sia allegato e provato l’inadempimento agli obblighi inerenti alla liquidazione.
- Quando il giudice di merito esclude la responsabilità del liquidatore solo perché il credito tributario non sia divenuto definitivo nei confronti della società, senza considerare la natura autonoma della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, viola la corretta qualificazione giuridica del rapporto.
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