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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14142/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici, tra cui alcuni eredi di un originario danneggiato, aveva chiesto la condanna delle amministrazioni statali al risarcimento dei danni asseritamente subiti per la tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie che riconoscevano un compenso ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. La Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto della domanda in primo grado, ritenendo prescritto il diritto azionato e facendo decorrere il termine decennale dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive UE, oltre che degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e dell'art. 11 della l. n. 370/1999, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del 2011, perché solo allora sarebbe divenuto sufficientemente certo ed effettivo il rimedio giurisdizionale, anche in ragione delle incertezze su natura dell'azione, giurisdizione, legittimazione passiva e dies a quo; chiedevano inoltre, sostanzialmente, che fosse sollevata questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento di legittimità ormai consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive sul compenso degli specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. La Corte ha affermato che i ricorrenti non avevano offerto argomenti idonei a rimettere in discussione tale indirizzo: la questione della giurisdizione non impediva la decorrenza della prescrizione, che può essere interrotta anche stragiudizialmente; la qualificazione della responsabilità non incideva sul dies a quo; l'individuazione del soggetto passivamente legittimato era riconducibile allo Stato; eventuali incertezze giurisdizionali potevano essere superate con gli strumenti processuali. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese, il risarcimento ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'orientamento sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte esclude che le incertezze invocate impedissero il decorso del termine

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non incide sulla soluzione adottata

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    norma evocata dai ricorrenti sul trattamento economico degli specializzandi, ma non ritenuta decisiva per evitare la prescrizione

  • art. 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato il punto di partenza della prescrizione, poiché ha reso definitivo l'inadempimento soggettivamente residuo dello Stato nei confronti degli specializzandi non beneficiari di sentenze irrevocabili

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata a carico dei ricorrenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti, senza effetto sulla decisione

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti, senza effetto sulla decisione

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti, senza effetto sulla decisione

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti, senza effetto sulla decisione

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sull'effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo

  • artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi

    richiamati dai ricorrenti, senza rilievo decisivo

  • art. 4, comma 43, l. 12 novembre 2011, n. 183

    richiamato dai ricorrenti come momento di chiarificazione del regime prescrizionale; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli

  • art. 4, l. n. 260/1958

    richiamato a sostegno della sanatoria della mera irregolarità nella vocatio in ius di un organo statale diverso dal corretto soggetto passivo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro formale del motivo di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base processuale della declaratoria di inammissibilità per conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza consolidata

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non introduce argomenti seri e specifici idonei a mutarlo.
  • In materia di danno da tardivo o omesso recepimento di direttive comunitarie sul compenso degli specializzandi, il termine di prescrizione del diritto risarcitorio decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato per i soggetti non coperti dalle pronunce amministrative irrevocabili.
  • La decorrenza della prescrizione non è impedita da incertezze sulla giurisdizione, sulla qualificazione dell'azione o sull'esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato, quando il danneggiato poteva comunque reagire anche con iniziative stragiudiziali o tramite gli ordinari strumenti processuali, come il regolamento di giurisdizione.
  • La qualificazione della responsabilità come aquiliana o da inadempimento non incide, in tale materia, sul dies a quo della prescrizione, se il titolo del danno resta ancorato alla definitiva emersione dell'inadempimento statale.
  • La citazione in giudizio di un organo statale diverso da quello corretto non impedisce, di regola, l'instaurazione del rapporto processuale quando il destinatario sostanziale dell'obbligazione risarcitoria è lo Stato; solo la domanda rivolta esclusivamente a soggetti diversi può porre problemi di inefficacia interruttiva della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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