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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19310/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria per diffamazione. In appello era stata accertata la responsabilità solidale di più convenuti per la diffusione, sulla stampa, in rete e in una pubblicazione editoriale, di scritti, missive e dichiarazioni ritenuti diffamatori nei confronti del danneggiato, con contenuti allusivi a rapporti con ambienti mafiosi e con accuse di divulgazione di notizie coperte da segreto. I tre ricorsi per cassazione contestavano, in sintesi: 1) per una ricorrente, l’asserita mancata considerazione della dedotta carenza di legittimazione passiva, la pretesa liceità delle espressioni in quanto coperte da verità o verità putativa e il mancato corretto vaglio della solidarietà e della liquidazione del danno e delle spese; 2) per gli altri due ricorrenti persone fisiche, la violazione dei limiti del diritto di cronaca e di critica, l’omesso esame di documenti e fatti asseritamente decisivi, la mancata motivazione sulla posizione di una delle coimputate e la censura sulla liquidazione degli interessi; 3) per la società editrice, la nullità per asserita indeterminatezza della domanda, l’erronea attribuzione di responsabilità per la riproduzione editoriale delle missive, la mancata differenziazione dei contributi causali e il regime delle spese e degli interessi. La Corte ha però ritenuto tutte le doglianze infondate o inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del merito sulla veridicità, continenza e offensività delle espressioni, osservando che la corte d’appello aveva già esaminato tali requisiti e motivato in modo congruo. Ha inoltre confermato che, una volta accertata la concorrenza causale di più condotte nell’unico illecito diffamatorio, la responsabilità verso il danneggiato è solidale e la graduazione interna delle colpe rileva solo nei rapporti tra corresponsabili, non nel rapporto esterno col danneggiato. È stata anche ritenuta corretta la condanna alle spese e la decorrenza degli interessi compensativi dalla domanda/fatto illecito secondo la liquidazione operata. Ciascun ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione in appello di un’eccezione già respinta in primo grado non basta se la parte vittoriosa sul punto intende sottoporre la questione al giudice d’appello; occorre il gravame incidentale quando sul punto si è formato giudicato interno.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il mancato appello su una statuizione di rigetto determina giudicato interno sulla questione non impugnata.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Non è possibile il rilievo officioso in appello di questioni coperte da giudicato interno.

  • art. 21 Cost.

    Invocato come parametro della libertà di manifestazione del pensiero, ma la Corte ribadisce che il suo esercizio non copre contenuti diffamatori privi di verità e continenza.

  • art. 10 CEDU

    Richiamato in relazione alla libertà di espressione; la Corte ne esclude la violazione perché la critica non rispettava i limiti della continenza e della verità.

  • art. 51 c.p.

    L’esimente dell’esercizio di un diritto non opera quando mancano i requisiti della verità (anche putativa) e della continenza.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato quale norma sulla diffamazione; la Corte conferma la natura diffamatoria delle espressioni e delle divulgazioni contestate.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di omesso esame non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e della capacità offensiva delle espressioni.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità dell’atto o della sentenza è esclusa quando la domanda risulti sufficientemente identificata e la questione sia stata già decisa in primo grado senza valida impugnazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per il mero mancato esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 2055 c.c.

    La responsabilità solidale sussiste anche se le condotte dei singoli sono autonome e temporalmente distinte, purché ciascuna abbia concorso causalmente al medesimo evento dannoso.

  • art. 1294 c.c.

    Nei rapporti esterni con il danneggiato, i corresponsabili rispondono solidalmente; la diversa gravità delle colpe rileva solo internamente.

  • art. 1282 c.c.

    Gli interessi sulle somme risarcitorie sono riconosciuti come interessi compensativi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, con funzione di compensare il ritardo nel conseguimento dell’equivalente monetario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura contro l’accertamento della diffamazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla verità dei fatti, sulla continenza delle espressioni e sulla capacità offensiva delle frasi.
  • L’esimente del diritto di cronaca o di critica richiede, in concreto, il concorrere di verità del fatto narrato, interesse pubblico alla diffusione e continenza espositiva; l’uso di toni insinuanti, allusivi, suggestivi o di accostamenti artificiosi esclude la continenza.
  • Quando più soggetti contribuiscono, con condotte anche distinte e successive, alla diffusione di un medesimo contenuto diffamatorio, la responsabilità verso il danneggiato è solidale se ciascun apporto è causalmente efficiente nella produzione dell’evento lesivo.
  • La diversa gravità delle colpe o la differente incidenza causale dei contributi dei corresponsabili non incidono sul diritto del danneggiato a pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi; tali profili assumono rilievo solo nei rapporti interni di regresso.
  • La mancata impugnazione di una statuizione di rigetto in primo grado comporta giudicato interno; la mera riproposizione dell’eccezione in appello non è sufficiente a rimettere la questione al giudice di secondo grado.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli documenti o la richiesta di una diversa lettura probatoria.
  • In materia di danno da diffamazione, gli interessi compensativi sulla somma liquidata decorrono secondo la funzione risarcitoria di compensare il ritardo nel conseguimento dell’equivalente monetario del danno.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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