Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per plurime censure: principalmente la declaratoria di prescrizione non effettuata dal giudice di merito (richiesta applicazione della disciplina piu' favorevole ante legge n.251/2005), vizio di motivazione e carenza probatoria rispetto all'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e ai singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; contestavano altresì l'utilizzabilità e la regolarità delle intercettazioni (artt. 266, 270 c.p.p.), la mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), errori nei verbali d'udienza (art. 142 c.p.p.) e richieste di riqualificazione o annullamento per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in parte, accolto i ricorsi per effetto della prescrizione (applicando la disciplina previgente alla legge n.251/2005, ritenuta piu' favorevole per i fatti commessi nel 1998-1999) e ha disposto: - annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione nei confronti di Raia Giovanni, Di Stefano Franco e Major Tamas Sandor; - annullamento senza rinvio, per effetto estensivo, della sentenza nei confronti di Filia Francesco Paolo limitatamente ai capi 1, 38, 121, 171, 173, 175, 179 (reati dichiarati estinti per prescrizione) e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio sui rimanenti capi; - annullamento senza rinvio, per effetto estensivo, nei confronti di Gentili Giovanni e Pappalardo Tommaso limitatamente al reato previsto dal capo 1 (estinto per prescrizione) e rinvio per la ricalificazione/ridefinizione delle pene sui restanti capi; - annullamento senza rinvio per prescrizione del capo 158 in favore di Cannilla Gianfranco; - annullamento senza rinvio, per effetto estensivo, nei confronti di Cataldo Michele limitatamente ai capi 1 e 121 (prescritti) e rinvio per i capi 164-166; - annullamento senza rinvio, per effetto estensivo, nei confronti di Inzirillo Santo Sandro limitatamente ai capi 1 e 179 (prescritti) e rinvio per i capi 150 e 181; - dichiarazione di inammissibilita' per i ricorsi di Saporito Maurizio e Palermo Massimo (con condanna alle spese e sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende); - correzione di un errore materiale sulla data di deliberazione della sentenza di primo grado. In buona sintesi: la Cassazione ha disposto estinzioni per prescrizione per numerosi capi e concorrenti, ha esteso l’effetto di tali declaratorie ai coimputati quando dovuto, ha rimesso ad altra sezione della Corte d'appello la rideterminazione del trattamento sanzionatorio sui capi restanti e ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
Disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente il sodalizio per i fatti ricostruiti in primo e secondo grado in relazione a determinati imputati e ha valutato l'effetto estensivo della prescrizione nei confronti dei partecipanti all'associazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
art. 73 co. 1 e co. 5 d.P.R. 309/1990
Norma che punisce detenzione e cessione di stupefacenti; il comma 5 (ipotesi di lieve entità) e' stato invocato dai ricorrenti per la riqualificazione, ma la Corte ha valutato caso per caso la non applicabilità ove la prova indichi maggior gravità
Codice penale (art. 157, 160 e 2)
art. 157 c.p.; art. 160 c.p.; art. 2 c.p.
La Corte ha confrontato le discipline prescrizionali ante e post legge n.251/2005 ai sensi dell'art.2 c.p. per applicare la norma piu' favorevole; ha calcolato i termini di prescrizione (applicando la disciplina previgente perche' piu' favorevole nel caso concreto)
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. Cirielli)
Riforma della prescrizione invocata dalle parti, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente per i fatti commessi nel 1998-1999 e per il processo ancora in corso in primo grado
Codice di procedura penale (artt. 266, 270, 129, 142, 178, 523, 525, 125, 606)
art. 266 c.p.p.; art. 270 c.p.p.; art. 129 c.p.p.; art. 142 c.p.p.; art. 523 c.p.p.; art. 525 c.p.p.; art. 125 c.p.p.; art. 606 c.p.p.
Questioni processuali sollevate: utilizzabilità delle intercettazioni (art.270), nullità/verbali d'udienza (art.142, 525), declaratoria di prescrizione dedotta in cassazione come motivo consentito (art.606 lett. b); la Corte ha valutato la regolarità formale degli atti e la correttezza motivazionale del giudice del merito
Richiamato in relazione alla possibile continuazione tra reati; la Corte ha esaminato la questione – dedotta da alcuni ricorrenti – e richiamato l'onere probatorio per l'applicazione della continuazione
Sezioni Unite - Giurisprudenza (Ricci, sez. U, 17/12/2015)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Richiamato il principio che consente in cassazione di dedurre l'estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo di impugnazione e la possibilita' di declaratoria d'ufficio quando il motivo e' valido
Massime di principio
- Quando le norme sulla prescrizione sono succedute nel tempo occorre individuare, reato per reato, la disciplina piu' favorevole ex art. 2 c.p.; non e' ammessa commistione tra regimi ma l'applicazione integrale della disciplina piu' favorevole.
- La prescrizione maturata prima della sentenza di merito, anche se non dichiarata dal giudice di merito, puo' essere dedotta in cassazione e, se accertata, porta all'annullamento senza rinvio per quei reati.
- La declaratoria di prescrizione puo' avere effetto estensivo nei confronti dei concorrenti quando la natura del motivo e' non esclusivamente personale (ad es. nel reato associativo l'effetto estensivo puo' estendersi a coimputati).
- L'inammissibilita' del ricorso di un imputato non impedisce che la prescrizione venga dichiarata per effetto del ricorso valido di un altro coimputato, ma non comporta automatico esame dei motivi non proposti dall'imputato inammissibile.
- Le contestazioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni devono essere specifiche: in cassazione e' necessario indicare gli atti viziati e la rilevanza probatoria delle conversazioni per non incorrere in inammissibilita' per genericità.
- La qualificazione della condotta come 'lieve entità' (art.73 comma 5) richiede valutazione puntuale delle circostanze e della prova: non e' sufficiente invocarla in via generale se il compendio probatorio indica pluralita' di condotte o organizzazione anche rudimentale.
- Errori materiali nei documenti processuali possono essere corretti d'ufficio dalla Corte di Cassazione quando emergono chiaramente dagli atti.
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