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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21085/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era accusato di appropriazione indebita aggravata per aver prelevato, in qualità di cointestatario del conto corrente dell'associazione professionale Studio associato Minervino - Laudi, la somma complessiva di circa 82.000 euro in eccedenza rispetto alla sua quota di utili tra il 2012 e il 2016. Il ricorrente ha dedotto che non sussisteva il dolo appropriativo perché il conto presentava saldi negativi e i bilanci non erano stati approvati, per cui non vi era certezza sugli utili e i prelievi risultavano al più colposi. La Corte d'appello aveva ritenuto estinte per prescrizione le condotte fino al 20/12/2014 e confermato la responsabilita per i prelievi successivi fino al 2016, rideterminando la pena. Il ricorrente impugnava questa valutazione sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e privo di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha confermato il principio secondo cui un cointestatario che preleva somme in misura eccedente la propria quota puo integrare il reato di appropriazione indebita, anche in assenza di bilanci approvati, e ha valorizzato la consulenza tecnica della parte civile e una scrittura privata con riconoscimento di debito di 60.000 euro quale elemento confessorio. Sono state confermate le statuizioni di merito in ordine alla responsabilita per i prelievi successivi alla prescrizione e, in accoglimento parziale delle decisioni di merito, la pena e stata rideterminata in 7 mesi di reclusione e 270 euro di multa. In sede di cassazione il ricorrente e stato condannato alle spese processuali, al versamento di 3000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in 3700 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che punisce l'appropriazione indebita. La Corte ha interpretato che l'appropriazione indebita puo essere integrata dal cointestatario del conto che, pur potendo operare separatamente, si appropria di somme depositate in misura eccedente la propria quota, senza il consenso degli altri cointestatari.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in censura, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza. L'argomento non ha trovato riscontro nella motivazione di merito, per cui non ha prodotto efficacia ai fini dell'annullamento.

  • artt. 1298 e 1854 cod. civ.

    Richiamati come criterio per determinare la ripartizione delle parti in presenza di cointestazione o rapporto associativo: le parti si presumono uguali fino a prova contraria, quindi in assenza di diversa prova la quota di spettanza puo essere determinata secondo tale presunzione e usata per valutare l'entita dell'eccedenza appropriata.

  • art. 622 c.p.p.

    Citato in riferimento a precedenti di giurisprudenza che trattano l'annullamento con rinvio. Usato a titolo di richiamo procedurale alle pronunce che hanno valutato fattispecie analoghe.

Massime di principio

  • Il prelievo da parte di un cointestatario di somme in misura eccedente la quota presumibile puo integrare il reato di appropriazione indebita anche se i bilanci non sono stati formalmente approvati; l'assenza di bilanci approvati non esclude il dolo e puo anzi aggravare la condotta se il cointestatario opera senza comprovato consenso.
  • La consulenza tecnica della parte civile e la produzione di documenti in cui il convenuto riconosce un debito hanno forte valore probatorio e possono assumere carattere confessorio, indebolendo la tesi della mera colpa.
  • In presenza di conti cointestati vale la presunzione, salvo prova contraria, di quote uguali ai sensi degli articoli 1298 e 1854 cod. civ.; pertanto il prelievo della quota eccedente puo essere valutato come appropriazione a danno degli altri cointestatari.
  • Le doglianze generiche che non si confrontano punto per punto con la motivazione di merito sono soggette a declaratoria di inammissibilita in Cassazione; nel ricorso occorre rispondere alle argomentazioni centrali svolte dalla corte di appello.
  • In casi simili, per difendersi efficacemente e necessario contestare l'entita dei prelievi comprovando autorizzazioni, contabilità diversa, o accordi scritti che giustifichino le operazioni; in mancanza di cio la responsabilita puo essere riconosciuta anche se l'attivita contabile e disordinata.
  • La prescrizione puo estinguere parte delle condotte contestate, per cui e importante verificare i termini temporali dei singoli addebiti e le relative decorrenze.

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