Cassazione Civile, Ordinanza n. 05269/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, emessi nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e della persona fisica che ne rivestiva la rappresentanza legale, in relazione all'emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti e al conseguente recupero dell'imposta. L'accertamento si fondava sulle risultanze di una verifica relativa al 2011, estesa alle annualità successive per la ritenuta reiterazione delle medesime criticità. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le doglianze. In Cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello per avere recepito acriticamente le argomentazioni dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova degli elementi giustificativi della pretesa fiscale; 3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendo l'obbligatorietà del contraddittorio per IVA e lamentando la sua omissione; 4) violazione dell'art. 38 c.c. per avere affermato la responsabilità personale della rappresentante legale solo in ragione della carica; 5) violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 per omessa applicazione del cumulo giuridico nella irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e non apparente; inammissibile il secondo perché la doglianza sulla prova risultava nuova rispetto ai gradi di merito; infondato il terzo perché, nel caso concreto, non era stata dedotta né dimostrata la c.d. prova di resistenza, necessaria a far valere la violazione del contraddittorio in materia di tributi armonizzati; infondato il quarto perché la responsabilità ex art. 38 c.c. del rappresentante di associazione non riconosciuta, anche ai fini fiscali, si collega all'attività gestoria svolta nel periodo di investitura e la CTR aveva correttamente ritenuto la ricorrente responsabile per il periodo in cui aveva rivestito la carica; inammissibile il quinto per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti né specificati gli elementi dell'atto impositivo relativi alla quantificazione delle sanzioni. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge e vizio di motivazione, con richiamo ai limiti del sindacato di legittimità.
art. 111 Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; è nulla solo se totalmente mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
Richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.
L'eccezione sulla mancanza di prova della pretesa impositiva è inammissibile se nuova e non proposta nei gradi di merito.
art. 24 L. 4/1929
Invocato dalla ricorrente sul contraddittorio endoprocedimentale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 12, commi 4 e 7, D.Lgs. 212/2000
Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale sono obbligatori nelle ipotesi previste; per i tributi armonizzati opera l'obbligo generale solo se il contribuente dimostra in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di associazioni non riconosciute si collega all'attività gestoria concretamente svolta nel periodo di investitura e opera anche per debiti tributari sorti ex lege.
Il motivo sul cumulo giuridico è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stato trascritto l'atto impositivo nella parte rilevante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è invece censurabile in cassazione se, benché sintetica, rende percepibile la ratio della decisione.
- La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se non risulta trattata nei gradi di merito, specie quando il motivo presuppone accertamenti di fatto non emergenti dalla sentenza impugnata.
- In materia di tributi armonizzati, l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto far valere e dimostra la loro non pretestuosità; in mancanza, la censura non può essere accolta.
- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante di associazione non riconosciuta non deriva automaticamente dalla sola carica formale, ma dall'attività di gestione e di rappresentanza concretamente svolta nel periodo considerato; essa può estendersi anche ai debiti tributari sorti ex lege.
- Le censure sulla quantificazione delle sanzioni e sull'applicazione del cumulo giuridico devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, trascrivendo o indicando con precisione gli elementi dell'atto impugnato necessari al controllo di legittimità.
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