Cassazione Civile, Ordinanza n. 25229/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi limitrofi in materia di distanze legali tra costruzioni e vedute. Le proprietarie di un edificio preesistente, ritenendo che il vicino stesse realizzando un fabbricato troppo prossimo alla parete finestrata del loro immobile, avevano chiesto la condanna del confinante ad arretrare la costruzione fino a rispettare la distanza di 10 metri. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di negatoria servitutis, sostenendo che le aperture delle attrici integrassero una veduta illegittima sul suo fondo e chiedendo a sua volta l'arretramento della loro fabbrica. In primo grado la domanda attrice era stata accolta solo in parte, con arretramento sino a 5 metri dal confine e liquidazione di un danno di euro 10.000. In appello le attrici avevano ottenuto l'arretramento sino a 10 metri dalla parete finestrata, con conferma del danno. Nel ricorso per cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697, 1292, 1293 e 1296 c.c., perché la Corte d'appello aveva confermato la condanna risarcitoria nonostante le attrici avessero chiesto solo una condanna generica al risarcimento, con conseguente ultrapetizione; 2) violazione delle norme sulle spese, perché la liquidazione sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari. Nel ricorso incidentale il confinante lamentava: 1) errata valutazione del certificato di collaudo del 1987 quale prova dell'ultimazione del fabbricato delle attrici; 2) falsa applicazione delle norme sulle distanze e sulle vedute, sostenendo che la costruzione delle attrici non potesse essere considerata legittima e che la distanza dal confine dovesse essere diversa; 3) omesso esame di un fatto decisivo e scorretta valutazione della CTU. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, perché la Corte territoriale aveva statuito su un danno specifico e superiore a quanto domandato, mentre in atti vi era solo una domanda di condanna generica; il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la Corte ha valorizzato il rogito del 1978 come prova della preesistenza almeno del piano terreno dell'edificio delle attrici, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 secondo il principio di prevenzione e ha ribadito che la nozione di costruzione rilevante ai fini delle distanze legali è unica e non derogabile da norme secondarie in senso peggiorativo; inoltre ha affermato che le valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito non sono rivalutabili in cassazione e che non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sul risarcimento del danno e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato in ultrapetizione sul danno risarcitorio, poiché le attrici avevano chiesto soltanto una condanna generica e non una liquidazione specifica; ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato rigettato integralmente, perché le censure del vicino miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché la ricostruzione della Corte territoriale sulle distanze legali e sull'usucapione del diritto di mantenere la costruzione è stata ritenuta coerente con i principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; la statuizione su un danno specifico non richiesto integra ultrapetizione
richiamato in tema di onere della prova e di corretto perimetro dell'accertamento del fatto
citato tra le norme invocate nel primo motivo, senza autonoma specifica elaborazione
citato tra le norme invocate nel primo motivo, senza autonoma specifica elaborazione
citato tra le norme invocate nel primo motivo, senza autonoma specifica elaborazione
consente la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, distinta dalla liquidazione specifica
richiamato nel motivo sulle spese, in relazione alla liquidazione dei compensi
artt. 2, 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2018
invocati per denunciare la liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari
disciplina le distanze nelle costruzioni; la nozione di costruzione è unica e rilevante anche ai fini delle distanze legali
art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968
va rispettato il distacco di 10 metri tra parete finestrata ed edificio antistante; il principio di prevenzione opera secondo la giurisprudenza richiamata
richiamato nel quadro del principio di prevenzione e delle conseguenze dell'inosservanza delle distanze
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo
richiamato nel motivo incidentale sulla valutazione delle prove
richiamato nel motivo incidentale sulla valutazione delle prove
richiamato in tema di efficacia probatoria del certificato di collaudo
richiamato in tema di efficacia probatoria dei documenti
richiamato in tema di presunzioni e prova del fatto costruttivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale
Massime di principio
- Quando la parte chiede solo una condanna generica al risarcimento del danno, il giudice non può trasformare la domanda in una pretesa di condanna specifica né accertare una soglia di danno non domandata: una tale statuizione integra ultrapetizione.
- In tema di distanze tra costruzioni, la nozione di "costruzione" è unitaria e comprende qualsiasi opera non completamente interrata dotata di stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo; le norme regolamentari locali non possono ridurne la nozione ai fini del computo delle distanze legali.
- L'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, letto secondo il principio di prevenzione, impone il rispetto della distanza di 10 metri tra parete finestrata ed edificio antistante, ma la concreta reazione del prevenuto dipende dalla posizione del preveniente rispetto al confine e dalla configurazione delle opere esistenti.
- Le valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove compiute dal giudice di merito non sono censurabili in cassazione se non nei limiti stretti del vizio di motivazione tipizzato; il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non singole questioni, argomentazioni difensive o elementi probatori isolati già valutati dal giudice di merito.
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