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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35013/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce dalla circolazione di un'autovettura di pregio. Una società sosteneva di esserne l'esclusiva proprietaria e assumeva che non si fosse perfezionata una valida vendita del veicolo, oppure che il successivo acquisto da parte della società di leasing non le fosse opponibile perché compiuto a non domino e con colpa grave dell'acquirente, tale da escludere la buona fede richiesta dall'art. 1153 c.c. Chiedeva quindi l'accertamento della proprietà, la cancellazione delle trascrizioni al P.R.A., la restituzione del veicolo e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto tali domande, mentre la corte d'appello ha ritenuto invece validamente operante l'acquisto ex art. 1153 c.c. in favore della società di leasing. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 1153 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente individuato nella società di leasing, e non nell'utilizzatore, il soggetto rilevante ai fini della buona fede dell'acquirente nel leasing; con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la buona fede della società di leasing fosse stata affermata trascurando la sua condotta gravemente omissiva e valorizzando invece fatti relativi al rapporto tra fornitore e utilizzatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato l'impostazione della corte d'appello secondo cui, nel leasing finanziario, la compravendita del bene intercorrente tra fornitore e concedente è negozio distinto e funzionalmente collegato al rapporto di locazione finanziaria con l'utilizzatore; ai fini dell'art. 1153 c.c. rileva la buona fede del concedente/acquirente e non quella dell'utilizzatore, estraneo al trasferimento della proprietà. Ha inoltre osservato che la mancanza dei documenti necessari all'utilizzazione del veicolo non incide sulla buona fede dell'acquirente e che la valutazione di insussistenza della colpa grave era accertamento di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1153 c.c.

    nel leasing finanziario, l'acquisto del bene mobile da parte del concedente è valido se il concedente è possessore di buona fede; la buona fede va riferita al concedente/acquirente e non all'utilizzatore, che è estraneo al trasferimento della proprietà

  • art. 1188 c.c.

    la consegna del bene al soggetto individuato dall'utilizzatore è ricondotta alla figura dell'adiectus solutionis causa rispetto al rapporto di vendita

  • art. 1576 c.c.

    la consegna del bene da parte del fornitore è letta come adempimento dell'obbligazione di consegna gravante sul venditore

  • art. 818 c.c.

    i documenti necessari all'utilizzazione del bene mobile registrato sono considerati pertinenze della cosa principale e si trasferiscono con essa

  • art. 815 c.c.

    anche per i beni mobili registrati, se non ancora iscritti, opera l'acquisto a favore del possessore di buona fede secondo l'art. 1153 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 24 R.D. n. 267/1942

    richiamato dal giudice di merito per dichiarare improcedibili le domande nei confronti del fallimento della società venditrice

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario si distinguono due contratti collegati ma autonomi: la vendita del bene tra fornitore e concedente e il rapporto di locazione finanziaria tra concedente e utilizzatore; il trasferimento della proprietà al concedente non dipende dalla posizione soggettiva dell'utilizzatore.
  • Ai fini dell'acquisto a non domino ex art. 1153 c.c., la buona fede deve essere riferita al soggetto che acquista e riceve il possesso del bene, non al terzo utilizzatore che resta estraneo al trasferimento dominicale.
  • La mancanza dei documenti di circolazione o di altri documenti funzionali all'uso del bene mobile registrato non è, di per sé, idonea a escludere la buona fede dell'acquirente.
  • La valutazione circa l'assenza di colpa grave o la sussistenza della buona fede, ove sorretta da congrua motivazione, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei rigorosi confini di legge.

Come è indicizzato

MateriePossessoCompravenditaLeasingImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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