Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09571/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in riforma/parziale conferma del giudicato di primo grado (abbreviato), li aveva condannati per reati di favoreggiamento personale aggravato (al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso) e per delitti connessi al traffico di stupefacenti. I motivi di ricorso includevano: (i) insufficienza o equivoca valutazione delle prove (intercettazioni, riprese video, riconoscimenti vocali, tabulati) e travisamento della prova; (ii) contestazione della configurabilità e del dolo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (contestando la consapevolezza del ruolo mafioso del soggetto favorito o l'incidenza dell'atto sull'organizzazione); (iii) questioni di identificazione delle voci e dei ruoli (in particolare per Pisano e Cacciola); (iv) doglianze sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla corretta applicazione e computo degli aumenti previsti dagli artt. 378, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen.; (v) contestazioni sulla qualificazione di condotte di intermediazione o riscossione come concorso nella cessione; (vi) richiesta di riqualificazione in lieve entita' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione in gran parte ha respinto i ricorsi sui profili di responsabilità, ma ha annullato con rinvio la parte della sentenza di appello relativa al calcolo degli aumenti di pena per tre imputati: Armando Delisi, Ippolito Ieraci e Francesco Antonio Ieraci, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al computo degli aumenti per le circostanze aggravanti di cui agli artt. 378, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. (rinvio per nuovo esatto calcolo della pena conformemente ai principi espressi). Per il resto le affermazioni di responsabilità sono confermate e i motivi di impugnazione su merito probatorio sono rigettati. I ricorsi di Giuseppe Cacciola, Bruno Pisano, Giuseppe Papalia e Giuseppe Pesce sono stati dichiarati inammissibili. In sintesi: - Condanne per favoreggiamento personale pluriaggravato e per delitti di droga confermate nella sostanza; - annullamento con rinvio limitato alla fase di determinazione del quantum delle pene (per i tre indicati) per errori nel computo degli aumenti; - inammissibilità dei ricorsi degli altri quattro imputati.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    "Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni"

    Il reato di favoreggiamento personale puo' includere anche condotte finalizzate a facilitare incontri o spostamenti che ostacolano le indagini; il secondo comma fissa un minimo edittale specifico se il favorito e' un soggetto coinvolto in associazione di tipo mafioso; la Corte precisa che tale circostanza e' indipendente e va computata correttamente nel calcolo della pena.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla definizione di associazione di tipo mafioso; la Corte consente l'accertamento incidentale dell'esistenza e del ruolo del latitante nella compagine criminale al fine di valutare l'aggravante.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per chi commette reati al fine di agevolare l'attivita' di un'associazione mafiosa; la Corte ribadisce che puo' essere riconosciuta anche sulla base di valutazione incidentale e richiede la prova della consapevolezza dell'agente rispetto alla finalita' di agevolazione dell'associazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sugli illeciti in materia di stupefacenti: la cessione si considera consumata con il raggiungimento del consenso tra le parti; rientra nella fattispecie anche l'intermediazione e il procurare ad altri la droga; la lieve entita' (comma 5) e' valutabile ma puo' essere esclusa se ricorrono elementi di inserimento in attivita' organizzata.

  • art. 63 cod. pen.

    Disciplina il concorso di circostanze: la Corte precisa che, nel caso di aggravanti indipendenti e di una circostanza che fissa un limite minimo (art. 378, comma 2), l'ordine e la modalita' di calcolo degli aumenti deve essere rispettato e non e' applicabile automaticamente la regola delle circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma 4) quando non ricorra l'aumento superiore a un terzo.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle prove indiziarie e sulle massime di esperienza: la Corte accetta che interpreti conversazioni criptiche in base al contesto e che valuti l'insieme indiziario unitariamente.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: la Corte ricorda che, trattandosi di annullamento favore dell'imputato limitato alla determinazione della pena, il nuovo calcolo non puo' comunque comportare una pena complessiva piu' grave rispetto a quella precedentemente irrogata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge); la Corte valuta i motivi in relazione ai parametri di insondabilita' e specificita' richiesti.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: utilizzato per ricondurre condotte diverse (mediazione, acquisizione, detenzione) nell'ambito di un unico disegno criminoso quando provato il contributo causale.

Massime di principio

  • Il reato di favoreggiamento personale e' di pericolo: anche atti che facilitano incontri o spostamenti del latitante, se idonei a ostacolare le indagini, possono integrare la fattispecie.
  • L'aggravante 'per agevolare l'attivita' di un'associazione di tipo mafioso' puo' essere accertata incidentalmente; non e' necessario che il favorito sia gia' stato condannato per mafia, ma occorre dimostrare la consapevolezza dell'agente circa la funzionalita' della sua condotta rispetto all'organizzazione.
  • La valutazione della prova indiziaria si effettua unitariamente: singoli indizi ambigui possono diventare convincenti se, complessivamente valutati, convergono in modo grave, preciso e concordante.
  • Il riconoscimento vocale operato dagli organi di polizia giudiziaria e strumenti analoghi (video, geolocalizzazioni, esami dattiloscopici) sono utilizzabili per l'identificazione, salvo allegazione e prova di elementi oggettivi contrari.
  • In materia di stupefacenti, la cessione si perfeziona con l'accordo tra le parti: l'intermediazione o la messa a disposizione di garanzie per la trattativa possono integrare il reato anche senza effettiva consegna della droga.
  • La lieve entita' (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) puo' essere esclusa anche in assenza di analisi chimiche se il contesto e il comportamento (quantita', destinazione commerciale, partecipazione organizzata) indicano attivita' non occasionale.
  • Nel calcolo delle pene con piu' aggravanti bisogna attenzione all'ordine e alla natura delle circostanze: le aggravanti indipendenti che fissano limiti minimi (es. art. 378, comma 2) vanno considerate nel corretto procedimento di computo prima di applicare gli aumenti relativi ad aggravanti ad effetto speciale, per evitare vizi di sproporzione.
  • Se il ricorso e' annullato solo sul piano del trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve rispettare il divieto di reformatio in peius, adattando il ricalcolo delle singole voci senza aumentare la pena complessiva rispetto a quella precedentemente inflitta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.