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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17161 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 11186/2010, sostenendo l'esistenza di numerosi errori di fatto revocatori ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Le doglianze riguardavano, tra l'altro, l'individuazione del Ministero quale parte estranea al giudizio d'appello, la valutazione del giudicato formatosi su precedenti giudizi, l'asserita omessa lettura o considerazione di motivi e atti processuali, il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, la valutazione del domicilio fiscale e della permanenza del contribuente in Italia, la riconducibilità dei contratti di sponsorizzazione e il calcolo delle spese processuali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e relativa a un fatto non controverso; non può invece riguardare interpretazioni giuridiche, valutazioni delle prove, ricostruzioni del contenuto degli atti o giudizi sull'autosufficienza dei motivi. L'errore relativo alla partecipazione del Ministero all'appello è stato ritenuto non decisivo, poiché le censure erano comunque identiche a quelle esaminate nei confronti dell'Agenzia. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili o infondate, anche perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito o non dimostravano l'effettiva esistenza di una svista. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di revocazione, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    La pronuncia della Corte di cassazione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione delle sentenze di cassazione è ammessa per errore di fatto revocatorio, non per contestare valutazioni giuridiche o probatorie.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore deve essere una svista percettiva immediata su un fatto non controverso, decisivo e incompatibile con quanto emerge dagli atti; sono esclusi gli errori interpretativi e valutativi.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La deduzione della violazione dei requisiti essenziali della sentenza tributaria deve essere formulata in modo specifico e, se proposta cumulativamente contro più sentenze, deve riguardare concretamente e in modo identico ciascuna decisione.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    I motivi dell'appello tributario devono essere specifici; la relativa censura deve essere adeguatamente indicata e documentata nel ricorso per cassazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande ed eccezioni proposte, ma l'eventuale omessa pronuncia deve essere dedotta in cassazione con un motivo autosufficiente, che consenta l'esame autonomo degli atti rilevanti.

  • Art. 43 c.c.

    Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi; ai fini fiscali può rilevare il complesso dei rapporti personali ed economici, anche se il contribuente si reca frequentemente all'estero.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Dal 1° gennaio 2001 le funzioni fiscali trasferite alle Agenzie fiscali non facevano più capo agli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, privi, per tali funzioni, di competenza e legittimazione processuale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non consente di rivedere l'interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o la ricostruzione del contenuto degli atti.
  • Per configurare un errore revocatorio occorre dimostrare una svista percettiva oggettiva, immediatamente verificabile dagli atti, relativa a un fatto non controverso e decisiva per l'esito della causa.
  • Il giudizio sull'autosufficienza di un motivo di ricorso per cassazione è normalmente una valutazione interpretativa e, come tale, non può essere trasformato in errore revocatorio.
  • Nei ricorsi cumulativi contro più sentenze, i motivi devono essere concretamente identici per tutte le decisioni impugnate; non basta che appartengano alla stessa categoria giuridica astratta.
  • L'autosufficienza impone di riportare o riassumere nel ricorso per cassazione i passaggi essenziali degli atti processuali rilevanti; non è sufficiente limitarsi a indicare che tali atti si trovano nel fascicolo.
  • Nel valutare il domicilio fiscale rilevano complessivamente i rapporti personali, economici e professionali del contribuente; i frequenti soggiorni all'estero non escludono automaticamente il domicilio in Italia.
  • Quando un errore denunciato non potrebbe comunque modificare il dispositivo o la decisione sostanziale, manca l'interesse alla revocazione e la censura è inammissibile.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, la corretta individuazione dell'ente dotato di legittimazione processuale è essenziale; l'intervento successivo dell'ente competente non sana necessariamente l'originaria errata individuazione della parte.

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