Sentenza del 12/02/2024 n. 3886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento riguardava l’IRAP per l’anno d’imposta 2008 e un’operazione di sale and lease back immobiliare conclusa il 10 giugno 2008. L’Agenzia contestava che la società avesse ripartito la plusvalenza lungo i 18 anni del leasing: sosteneva invece che, essendosi verificata una vendita con immediato trasferimento della proprietà, la plusvalenza dovesse concorrere integralmente al reddito del 2008. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 85 TUIR, 2425-bis c.c. e 5 del d.lgs. n. 446/1997, chiedendo di considerare separatamente, ai fini fiscali, la vendita e la successiva locazione finanziaria.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso di E.P. S.p.A. contro l’avviso; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. La Cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo e ha rigettato il ricorso: la plusvalenza da sale and lease back va ripartita in funzione della durata del leasing, secondo il principio contabile IAS 17 e il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, anziché essere imputata integralmente all’anno della vendita. Le spese di legittimità sono state compensate, considerato che l’orientamento si è consolidato dopo la proposizione del ricorso e che sussisteva incertezza normativa oggettiva. Non si applica l’aumento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425-bis, comma 4, cod. civ.
La disciplina civilistica recepisce il criterio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma anche per il sale and lease back. In assenza di una deroga tributaria espressa, la plusvalenza può essere imputata lungo la durata del leasing anziché integralmente nell’esercizio della vendita.
Art. 83 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425-bis, comma 4, cod. civ.
Il richiamo del TUIR ai principi contabili internazionali contribuisce a fondare il rilievo fiscale del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, fermo restando che la decisione lo applica nel quadro della disciplina contabile e dell’assenza di una deroga fiscale espressa.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente una parte ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazioni pubbliche difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non è applicato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel sale and lease back la plusvalenza non va automaticamente imputata per intero all’esercizio in cui si trasferisce formalmente la proprietà: può essere ripartita lungo la durata del leasing, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e il trattamento contabile recepito dall’art. 2425-bis, comma 4, c.c.
- La ripartizione lungo la durata del leasing è sostenibile quando la disciplina tributaria non contiene una deroga espressa al criterio contabile applicabile; occorre quindi verificare la normativa vigente per il periodo d’imposta e il trattamento contabile concretamente adottato.
- L’incertezza normativa oggettiva, riconosciuta in relazione all’imputazione temporale della plusvalenza, può giustificare la compensazione delle spese, ma non comporta di per sé l’accoglimento del ricorso nel merito.
- Quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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