Sentenza del 12/02/2024 n. 3882 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva chiesto il 31 maggio 2017 il rimborso di 161.855 euro di IRAP versata per i periodi d’imposta 2012-2015. Sosteneva di svolgere l’attività di revisore nell’organizzazione della società Ernst & Young S.p.A., suo unico committente, senza disporre di una propria struttura organizzativa né esserne il responsabile. Con i due motivi di ricorso per Cassazione ha denunciato la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997: da un lato, la CTR aveva erroneamente considerato autonoma l’organizzazione della società di revisione, pur essendo riferibile a un soggetto distinto; dall’altro, aveva attribuito rilievo all’ammontare dei compensi e delle spese e al loro rapporto percentuale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso e riconosciuto il rimborso dell’IRAP 2012-2015, oltre interessi, compensando le spese. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato la decisione e respinto il ricorso del contribuente. La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi: per l’IRAP occorre che l’organizzazione sia riferibile al professionista e che questi ne sia titolare e responsabile; non basta avvalersi della struttura di una società distinta, anche se il professionista ne è socio. Inoltre, compensi e spese elevati, nonché il loro rapporto, non dimostrano di per sé l’autonoma organizzazione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro per compensi e 1.518 euro per esborsi, oltre accessori; spese compensate per i gradi di merito.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare di questa organizzazione, e ne sia dunque responsabile.
Il presupposto dell’autonoma organizzazione richiede che il professionista sia responsabile e titolare della struttura organizzativa. Non sussiste quando egli opera all’interno di una struttura facente capo a un distinto soggetto, anche se la utilizza stabilmente o coordina collaboratori nell’esecuzione degli incarichi.
Massime di principio
- Il professionista che svolge la propria attività nell’organizzazione di una società distinta non è soggetto a IRAP per tale attività se non è titolare e responsabile dell’organizzazione.
- L’uso della struttura altrui e il coordinamento operativo di collaboratori non bastano, da soli, a dimostrare l’autonoma organizzazione; occorre verificare a chi facciano capo la struttura, i relativi costi e le responsabilità organizzative.
- La partecipazione, anche societaria, del professionista non comporta automaticamente che l’organizzazione della società sia riferibile a lui: rileva la titolarità e responsabilità effettiva della struttura.
- L’ammontare elevato dei compensi o delle spese e il rapporto percentuale tra essi non costituiscono, isolatamente, prova dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
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