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Sentenza

Sentenza del 13/02/2024 n. 3961 - Corte di Cassazione

Sanzioni amministrative - Fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo - Inadempienza al contribuente o agli organi della procedura - Pagamento validamente eseguito

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale per sanzioni, interessi e accessori su debiti tributari relativi al 2011. La società resistente aveva contestato la responsabilità per il mancato versamento sostenendo che il 7 aprile 2011 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa: il termine per il pagamento non era ancora scaduto alla data dell'assoggettamento alla procedura concorsuale e, successivamente, il pagamento non poteva più essere validamente effettuato dagli organi della procedura. I giudici di merito avevano dato ragione alla società; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo errori di diritto e di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo il quale il fallimento o la procedura concorsuale sopravvenuta prima della scadenza del termine di pagamento esclude l'imputabilità al contribuente o agli organi della procedura di una colpevole inadempienza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997: prima della dichiarazione di insolvenza il termine non era ancora scaduto per il contribuente "in bonis"; dopo la dichiarazione di insolvenza, per effetto delle regole del concorso, gli organi della procedura non possono validamente eseguire il pagamento. La Corte ha altresì ribadito che le sanzioni pecuniarie costituiscono crediti soggetti alle regole del concorso e che non è fondata l'eccezione di congelamento dell'esigibilità delle sanzioni in costanza di fallimento. Nel caso concreto nulla era addebitabile alla società né alla procedura, pertanto la decisione di merito è stata confermata e l'Agenzia condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni tributarie) art. 5

    L'art. 5 richiede la colpevolezza per l'irrogazione delle sanzioni; la Corte interpreta che se il pagamento non era scaduto prima della dichiarazione di insolvenza e dopo l'insolvenza non è più validamente eseguibile, non può imputarsi una colpevole inadempienza al contribuente o agli organi della procedura.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 artt. 3 e 6

    Richiamati come riferimenti generali sulla materia delle sanzioni tributarie e sui presupposti applicativi; la decisione applica i principi di colpevolezza e responsabilità soggettiva.

  • D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 471 art. 13

    Norma richiamata tra le disposizioni sulle sanzioni tributarie; il suo richiamo serve a inquadrare il regime sanzionatorio complessivo rispetto alla concorsualità dei crediti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 20

    Norma del procedimento di riscossione coattiva richiamata nei motivi; la Corte valuta la compatibilità dell'azione esecutiva con la sopravvenuta procedura concorsuale.

  • D.P.R. 26 settembre 1972, n. 600 artt. 23 e 25

    Norme sul sistema tributario e gli accertamenti; citate nella prospettazione difensiva dell'Agenzia ma interpretate dalla Corte alla luce della concorsualità dei crediti.

  • Codice Civile artt. 2749 e 2752

    Art. 2749 (registro dei privilegi?) e art. 2752 (disciplina imperativa sulla parificazione/postergazione dei crediti): la Corte sostiene che postergare il pagamento delle sanzioni pecuniarie in modo da eludere la riscossione violerebbe la disciplina imperativa; le sanzioni sono crediti che soggiacciono alle regole del concorso.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 artt. 54 e 55

    Norme concorsuali (legge fallimentare) richiamate per affermare che, dopo l'apertura della procedura concorsuale, i pagamenti sono regolati dalle norme del concorso e gli organi della procedura non possono validamente eseguire pagamenti per obbligazioni non ancora scadute al momento dell'apertura.

  • D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 art. 249

    Norma in materia di liquidazione coatta amministrativa richiamata quale quadro normativo della specie procedurale applicata alla società resistente.

  • Codice di procedura civile artt. 115, 116, 132, 360

    Norme processuali citate nei motivi di impugnazione in tema di motivazione e di vizio di diritto; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua e non affetta da vizio denunciato.

Massime di principio

  • Se la procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.) interviene prima della scadenza del termine di pagamento, non può imputarsi al contribuente una colpevole inadempienza ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997: il termine non era ancora scaduto quando il contribuente era "in bonis".
  • Dopo l'apertura della procedura concorsuale, gli organi della procedura non possono validamente eseguire pagamenti per debiti che erano ancora da esigere prima della procedura, perché le regole del concorso disciplinano la soddisfazione dei creditori.
  • Le sanzioni tributarie maturate prima dell'apertura della procedura concorsuale costituiscono crediti soggetti alle regole del concorso e non sono automaticamente "congelate": l'Amministrazione potrà farle valere secondo la disciplina concorsuale e i limiti di legge.
  • Il fallimento o la procedura concorsuale non fa perdere al contribuente la qualifica di soggetto passivo del rapporto tributario; pertanto i debiti tributari restano esistenti e regolati dalle norme sul concorso dei creditori.
  • In caso di contestazione di sanzioni per mancato pagamento, occorre valutare se l'inadempimento sia imputabile (colpevole) al contribuente o agli organi della procedura; se non è imputabile, le sanzioni non devono essere irrogate.
  • La parte che agisce in contenzioso deve curare la dimostrazione temporale degli eventi (data di scadenza, data di apertura della procedura concorsuale) perché la ripartizione delle responsabilità dipende strettamente da questi momenti.

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