Sentenza del 12/02/2024 n. 45 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Ricorso notificato nativo digitale - Depositato in formato analogico - Scopo raggiunto - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al nuovo classamento catastale (passaggio da A/2 a A/1 classe 3 con aumento di rendita) e contestazione dell'inammissibilità del ricorso per presunta non conformità del deposito telematico (atto nativo digitale notificato, ma depositato in segreteria come scansione analogica firmata digitalmente). Il ricorrente eccepisce che la notifica era nativa digitale e che il deposito analogico ha comunque raggiunto lo scopo, essendo la parte avversaria stata messa in condizione di difendersi; chiede riforma della sentenza di primo grado e riesame del merito; in via subordinata annulla dell'atto per vizi di motivazione e decadenza dell'azione accertatrice.
La decisione
la Corte ha riformato la decisione di primo grado solo quanto all'obiezione di inammissibilità: ha ritenuto il ricorso ammissibile perché la finalità della notifica (porre la controparte in condizione di conoscere le censure e difendersi) è stata raggiunta e le norme sanzionatorie vanno interpretate restrittivamente. Sul merito, invece, il ricorso è stato respinto: l'avviso di classamento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante indicazione dei dati oggettivi (consistenza, categoria, classe e raffronto con altre unità), e non è stata riconosciuta la decadenza del potere accertativo dell'ufficio (Docfa 10/4/2020; rettifica 18/1/2021, entro i 12 mesi). In ragione della reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
art. 10 D.M. 04/08/2015
norme tecniche relative alla formazione/trasmissione degli atti digitali; richiamato dall'ufficio per contestare la forma del file depositato, ma la Corte ha valutato il requisito della funzione sostanziale della notifica oltre il mero adempimento formale
art. 16-bis D.Lgs. n. 546/1992
norma richiamata dall'ufficio in relazione alle formalità telematiche; comunque la Corte ha considerato prevalente il principio di efficacia della notifica quando lo scopo difensivo è raggiunto
art. 22 D.Lgs. n. 546/1992
"2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente."
stabilisce la conformità fra atto notificato e atto depositato come presupposto di ammissibilità e prevede la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità; tuttavia la Corte ne consente un'applicazione non automatica quando, per il principio di tutela sostanziale, la finalità della notifica è stata comunque raggiunta
art. 59 D.Lgs. n. 546/1992
previsione procedurale sulla remissione al giudice di primo grado per decisioni sulla ammissibilità/merito; richiamata dall'ufficio per sostenere l'improcedibilità della remissione richiesta dal contribuente
D.M. 19/04/1991 n. 701, art. 1 comma 3
"Tale rendita rimane negli atti catastali come 'rendita proposta' fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva"
stabilisce che la rendita proposta con il Docfa rimane provvisoria e l'ufficio ha 12 mesi per determinare la rendita definitiva; utilizzata per escludere la decadenza dell'azione accertatrice nel caso di specie
Ordinanza Cassazione n. 17533/2019
richiamata per il principio che le sanzioni di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo quando il rigore è giustificato; supporta la valutazione di ammissibilità perseverando la tutela sostanziale
Ordinanza Cassazione n. 18324/2018
ricorda che l'inammissibilità non può essere rilevata quando la notifica raggiunge il suo scopo; citata dal ricorrente quale precedente a favore dell'ammissibilità nonostante difformità formali
Corte Costituzionale nn. 189/2000 e 520/2002
principio di lettura delle disposizioni processuali tributarie in armonia con la tutela delle parti in posizione di parità ed evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità; utilizzato per bilanciare formalismo e tutela sostanziale
Cassazione n. 12068/2004
giurisprudenza che afferma che l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può essere soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio; richiamata per confermare la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato
Cassazione n. 19858/2008
ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui i dati oggettivi indicati dall'ufficio possono costituire motivazione sufficiente dell'avviso di classamento
Massime di principio
- La conformità formale tra atto notificato e atto depositato (art. 22 D.Lgs. 546/1992) è requisito di ammissibilità, ma la sua violazione non determina automaticamente l'inammissibilità se la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo sostanziale (la controparte è stata messa in condizione di conoscere le censure e difendersi).
- Le norme processuali tributarie che prevedono sanzioni rigorose (inammissibilità) vanno interpretate restrittivamente, secondo i principi della Corte Costituzionale e della Cassazione, per evitare conseguenze sproporzionate rispetto all'effettiva lesione del diritto di difesa.
- Nel contenzioso catastale l'avviso di classamento è adeguatamente motivato quando fornisce dati oggettivi (categoria, classe, consistenza, raffronti) sufficienti a porre il contribuente in condizione di replicare; non è sempre necessario un'esposizione particolarmente analitica.
- La presentazione di un Docfa produce una 'rendita proposta' e l'ufficio ha 12 mesi per determinare la rendita definitiva: l'esercizio dell'attività di rettifica entro tale termine esclude, di regola, la decadenza dell'azione accertatrice.
- Se il vizio è meramente formale e non ha arrecato pregiudizio processuale all'altra parte, il giudice può sanare o non sanzionare l'irregolarità sul piano dell'ammissibilità; tuttavia, rimane distinta la valutazione del merito che può portare al rigetto del ricorso.
- In caso di soccombenza reciproca o situazione di esito misto, è frequente la compensazione delle spese di giudizio.
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