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Sentenza

Sentenza del 12/02/2024 n. 175 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento IVA per l'anno 2014 (€ 38.911) ritenendo che i mangimi prodotti da Z SPA e ceduti ai soccidari dovessero essere valutati, ai sensi dell'art. 36, comma 5, DPR 633/1972, al valore normale per i passaggi interni tra attività separate e quindi assoggettati a IVA. Z SPA aveva invece contabilizzato separatamente le attività (produzione mangimi regime ordinario; allevamento in soccida con trattamento forfettario dell'IVA) e considerato le forniture in soccida come conferimenti non imponibili. L'Ufficio ha rideterminato il valore imponibile attribuendo un maggior valore alle forniture in soccida e conseguente maggiore IVA. Z SPA ha impugnato l'avviso sostenendo che le forniture in soccida sono conferimenti (non cessioni onerose) e dunque escluse dall'IVA; inoltre ha contestato la determinazione del valore normale, la motivazione e le formalità dell'atto.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza aveva accolto il ricorso di Z SPA. L'Agenzia ha impugnato in appello, ma la Commissione d'appello ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado: le forniture di mangimi nell'ambito della soccida sono da qualificare come conferimenti del compartecipante e non come cessioni onerose soggette a IVA; non si è verificato il trasferimento a titolo oneroso della proprietà e pertanto le operazioni non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta. La Corte d'appello ha richiamato anche la risoluzione ministeriale 504929/1973 e il principio di neutralità dell'IVA. Appello respinto, spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 DPR 633/1972, comma 5

    «Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale...»

    L'art.36/5 è stato valutato ma la Corte ha ritenuto che non si applichi per operazioni qualificate come conferimenti in soccida non onerosi; quindi non produce obbligo di assoggettare a IVA tali trasferimenti.

  • art. 14 DPR 633/1972

    Richiamato dalle parti in relazione al 'valore normale'. Il contribuente affermava che il valore normale corrisponde al costo di produzione; tuttavia la Corte non ha dovuto applicare l'art.14 per via della qualificazione non imponibile dell'operazione.

  • art. 21 e ss. DPR 633/1972

    Norme sul valore normale cui rinvia l'art.36/5: l'Ufficio aveva invocato tali disposizioni per valorizzare i passaggi interni, ma il giudice ha escluso l'applicabilità in presenza di conferimenti non onerosi in soccida.

  • art. 18 Direttiva 2006/112/CE

    La Corte di primo grado aveva richiamato l'art.18 per sostenere che gli Stati possono assimilare a cessioni onerose le destinazioni interne solo nei casi in cui l'acquisto esterno non dia diritto alla detrazione totale; i giudici hanno valutato che tale assimilazione non era applicabile alla soccida qui esaminata.

  • art. 34 DPR 633/1972

    Riferito dall'Ufficio come regime speciale agricolo che giustificherebbe separazione delle attività; la Corte ha comunque ritenuto prevalente la natura di conferimento non imponibile della cessione in soccida.

  • Risoluzione Ministero delle Finanze 07/12/1973 n. 504929

    Richiamata dalla difesa e dalla Corte come precedente interpretativo che considera le forniture di mangime in soccida come conferimenti del compartecipante non imponibili.

  • Risoluzione 16/05/1979 n. 362634 e Circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 31/10/2018

    Citate dall'Ufficio e nella discussione: la circolare è richiamata nelle argomentazioni relative all'applicabilità del valore normale ai passaggi interni, ma i giudici hanno ritenuto che la specifica fattispecie di soccida qualificasse i trasferimenti come non imponibili.

Massime di principio

  • Se una fornitura rientra in un contratto di soccida e costituisce un conferimento del compartecipante come controprestazione dell'attività del soccidario (non essendo una cessione onerosa con trasferimento di proprietà a titolo oneroso), tale operazione può non essere soggetta a IVA.
  • L'art.36, comma 5, DPR 633/1972 e le norme sul valore normale trovano applicazione quando i passaggi interni sono qualificabili come operazioni imponibili; occorre prima qualificare l'operazione (onerosa vs conferimento) prima di procedere a una valorizzazione ai fini IVA.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare che il trasferimento è avvenuto a titolo oneroso e che i prezzi praticati siano difformi dal valore normale tale da giustificare una rettifica; la semplice discrepanza di prezzo non è automaticamente sufficiente se il rapporto contrattuale prevede conferimenti.
  • In presenza di attività separate con regimi diversi (ordinario vs regime speciale agricolo) è necessaria un'analisi puntuale del rapporto contrattuale e della natura economica delle operazioni per stabilire se ricorre un 'passaggio interno' imponibile o un conferimento esente/non imponibile.
  • Richiamare risoluzioni ministeriali e la giurisprudenza può essere decisivo: la risoluzione 504929/1973 è un precedente rilevante per le forniture in soccida e va considerata quando il fatto concreto riproduce la medesima struttura contrattuale.

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