Sentenza del 13/02/2024 n. 66 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Irap - Avviso accertamento - Recupero a tassazione - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Attività commercialista - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRAP per l'anno 2015, che aveva recuperato a tassazione € 4.280 ritenendo sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione per l'attività professionale del commercialista. Il contribuente contestava l'assenza di autonoma organizzazione e deduceva che oltre il 97% dei proventi 2015 derivava dall'attività di direttore generale con deleghe/ amministratore delegato svolta presso una società di capitali (quindi non soggetta a IRAP secondo giurisprudenza), contestando inoltre la rilevanza di una collaboratrice assunta il 31.12.2015.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto parzialmente l'appello del contribuente. Ha ritenuto che l'incarico di direttore generale con deleghe presso la società Xxxxx non configura autonoma impresa del professionista e che i compensi rilevanti per tale funzione non sono soggetti a IRAP se il professionista si avvale della struttura organizzativa della società committente. Ha inoltre ritenuto non rilevante, ai fini della prova di autonoma organizzazione per il 2015, l'assunzione di una collaboratrice avvenuta il 31/12/2015 (assenza di apporto nell'anno). Ne consegue che la componente di reddito riferibile all'attività di amministratore/direttore generale non è assoggettata a IRAP, mentre resta ferma la regola secondo cui il reddito derivante dall'attività di dottore commercialista è soggetto a IRAP se svolto con autonoma organizzazione. Sentenza di secondo grado: accoglimento parziale dell'appello; spese compensate.
Norme richiamate
art. 2203 cod. civ.
La figura del direttore generale è riconducibile a quella dell'institore: soggetto ausiliario all'imprenditore, preposto all'esercizio dell'impresa; dunque il compenso come direttore non identifica di per sé attività imprenditoriale autonoma del professionista.
Cassazione, sent. n. 19607/2010
I compensi percepiti dal commercialista in qualità di amministratore, sindaco o revisore non sono soggetti a IRAP se l'attività è svolta senza personale dipendente, collaboratori e senza avvalersi di autonoma organizzazione.
Cassazione, sent. n. 3790/2018
Ribadito che il professionista che opera anche come amministratore o organo sociale non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali funzioni laddove tali attività siano svolte senza autonoma organizzazione; l'imposizione riguarda l'eccedenza rispetto alla produttività non auto-organizzata.
Cassazione, sent. n. 23104/2016 (richiamata dall'appellante)
Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'esclusione da IRAP dei compensi per attività svolte 'intuitu personae' e senza autonoma struttura: principio coerente con la ricostruzione adottata dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- L'IRAP sul reddito del professionista opera solo quando l'attività professionale è svolta con autonoma organizzazione (personale, struttura, mezzi) finalizzata all'attività stessa.
- I compensi percepiti per funzioni di amministratore con deleghe o direttore generale non sono automaticamente soggetti a IRAP: vanno esclusi se l'attività è svolta avvalendosi della struttura organizzativa della società committente e non di una struttura autonoma del professionista.
- La presenza occasionale o documentata solo alla fine dell'anno di un collaboratore non prova l'esistenza di autonoma organizzazione nell'anno di imposta e quindi non è di per sé sufficiente a far sorgere l'IRAP.
- In controversie analoghe occorre documentare chiaramente chi fornisce la struttura organizzativa (studio del professionista vs struttura della società cliente), l'esistenza e la continuità di personale dedicato, sedi, strumenti e servizi propri: la prova è determinante per la qualificazione fiscale.
- Se nell'anno vi è un mix di proventi (attività libero-professionale autonoma vs incarichi in società), è opportuno ripartire e documentare i compensi distintamente: eventuale IRAP va calcolata solo sulla componente riconducibile all'attività professionale svolta con autonoma organizzazione.
- Onere della prova: l'amministrazione può contestare la sussistenza di autonoma organizzazione; il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrare l'assenza di una struttura autonoma o la prevalenza dell'attività svolta nella struttura della società committente.
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