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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32027/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p. per mancata uniformità del giudice del rinvio al principio di diritto sancito dalla Cassazione, con riguardo alla conferma della responsabilità per il reato di falso (capo c) nonostante la Corte avesse escluso l'attribuibilità all'imputato della contraffazione della targa e avesse riqualificato il fatto da riciclaggio in ricettazione; si chiedeva l'annullamento della condanna per falso e la rimozione dell'aumento di pena ad essa connesso. (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 5 richiamato) per difetto di accertamento del valore del bene e irragionevolezza della motivazione sul punto.

La decisione

La Corte ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto che, avendo la Cassazione escluso la riconducibilità all'imputato della contraffazione della targa e avendo riqualificato il reato originario in ricettazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto escludere la responsabilità per il reato di falso (capo c). Ha annullato senza rinvio la condanna per il capo c) per non aver commesso il fatto ed ha eliminato l'aumento di pena corrispondente (4 mesi di reclusione e 400 euro di multa). Ha quindi rideterminato la pena per il residuo reato di ricettazione in 1 anno e 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Ha invece respinto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di attenuante per lieve entità, osservando che il valore del bene non era esiguo e che altri elementi (es. lunga detenzione del bene) escludevano la particolare tenuità; inoltre ha notato una modifica nella formulazione della domanda difensiva e ha applicato correttamente i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione; qui richiamato nella censura per non avere escluso la responsabilità per il reato di falso dopo la riqualificazione in ricettazione

  • art. 648 cod. pen.

    comma 5 (richiamato dalla difesa)

    Norma relativa alla ricettazione; la difesa ha invocato una attenuante per lieve entità richiamando questo articolo, ma la Corte ha puntualizzato l'erroneo riferimento formale e richiamato l'art. 648-bis ove pertinente

  • art. 648-bis cod. pen.

    Disposizione relativa al delitto di riciclaggio e alla possibile attenuante speciale per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che il valore del bene sia solo un elemento concorrente e che, data la non esiguità e le circostanze (es. lunga detenzione), l'attenuante non possa essere riconosciuta

  • art. 477 e 482 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla fattispecie di falsità materiale commessa dal privato: la giurisprudenza può qualificare la contraffazione della targa come falsità materiale se è provato che l'imputato ha posto in essere la contraffazione

  • art. 100 Codice della Strada

    Norme amministrative che sanzionano la circolazione con targa non propria o contraffatta; distinguono le sanzioni amministrative dalla fattispecie penale quando non è provata la contraffazione ad opera dell'agente

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena; richiamato come parametro per valutare la particolare tenuità del fatto oltre al valore del bene

Massime di principio

  • Se la Cassazione esclude la prova dell'autoria di un atto (es. contraffazione della targa) alla base di una fattispecie più grave (riciclaggio) e riqualifica il fatto in reato meno grave (ricettazione), il giudice del rinvio deve riesaminare e, se del caso, escludere la responsabilità per i reati strumentali (es. falso) connessi; l'omissione può essere sanata dalla Cassazione annullando senza rinvio quando la rettifica della pena è mera operazione aritmetica.
  • La riqualificazione da riciclaggio a ricettazione ha inevitabili ricadute sui capi accessori o strumentali: l'attribuzione di responsabilità per il falso richiede prova specifica della condotta di contraffazione da parte dell'imputato.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità (anche nei reati patrimoniali collegati al valore del bene) il valore esiguo è solo un elemento tra i parametri da valutare; se il valore non è trascurabile o sussistono altre circostanze aggravanti (es. lunga detenzione del bene), l'attenuante va esclusa.
  • Le norme amministrative (es. art. 100 C.d.S.) che sanzionano la circolazione con targa contraffatta non escludono automaticamente la rilevanza penale: occorre prova dell'effettiva contraffazione e della paternità dell'atto per integrare il reato di falso.
  • La Corte di cassazione può procedere a correzioni penali e rideterminazioni della pena senza rinvio quando le modifiche sono il risultato di calcoli derivanti da escluse imputazioni e non richiedono valutazioni discrezionali ulteriori.

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