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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35659/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo applicativa della custodia cautelare in carcere. Gli era contestata la partecipazione, dal 14 luglio 1997 «fino alla data odierna», all’associazione mafiosa Cosa Nostra, famiglia di Corso dei Mille, con ruolo qualificato e di coordinamento; il 14 luglio 1997 corrispondeva alla cessazione della permanenza relativa a una precedente condanna per analoga fattispecie. Con un unico motivo, la difesa denunciava violazione di legge e vizi di motivazione sulla gravità indiziaria, contestando l’affidabilità e la capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori Bisconti e Petrocciani, del dichiarante Centineo e della persona offesa Zappulla. Sosteneva inoltre che non fosse provato un effettivo ruolo direttivo o organizzativo: gli elementi addotti sarebbero stati compatibili con la posizione di semplice partecipante e la gestione del sodalizio sarebbe stata attribuita all’indagato soltanto «secondo le direttive» del reggente. La difesa lamentava anche l’assenza di una motivazione autonoma del Tribunale e la violazione dell’art. 292 c.p.p., nonché l’incongruenza del ruolo di supervisore delle estorsioni e di gestore della cassa comune. Nei motivi nuovi del 22 agosto 2026 ribadiva l’insufficienza degli elementi sul ruolo sovraordinato, contestava l’attribuzione della funzione di cassiere e denunciava la mancata considerazione di dichiarazioni e informative asseritamente favorevoli, comprese quelle relative all’assenza dell’indagato a due incontri della cosca. Il Pubblico ministero aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Ha ritenuto che la gravità indiziaria risultasse da un quadro convergente di intercettazioni, servizi di osservazione, rapporti documentati con i sodali e vicende estorsive, oltre che dalle dichiarazioni di Bisconti e Zappulla. Le censure sulle dichiarazioni di Petrocciani non erano decisive, perché l’eliminazione del relativo contributo non avrebbe scalfito gli altri elementi; quelle su Centineo non evidenziavano contraddittorietà e alcune dichiarazioni ulteriori introdotte con i motivi nuovi non risultavano previamente sottoposte al Tribunale. Le doglianze sul contributo di Zappulla non superavano il rilievo delle sue dichiarazioni dirette sulle vicende estorsive in cui collocava l’indagato. La Corte ha giudicato non consentite le denunce di travisamento fondate su informative e documenti non previamente sottoposti al riesame. Ha confermato la qualificazione del ruolo come organizzativo, desunto da specifici compiti di coordinamento delle estorsioni, margini deliberativi e gestione della cassa comune; ha escluso che la dipendenza gerarchica dal reggente fosse incompatibile con tale ruolo. Ha inoltre ritenuto non fondata la censura relativa all’autonoma valutazione, precisando che l’obbligo dell’art. 292, comma 2, c.p.p. riguarda il giudice che applica la misura inaudita altera parte e non il Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    In tema di associazione di tipo mafioso, la qualità di organizzatore può essere attribuita al soggetto che, pur se privo di una formale posizione apicale, sia chiamato a curare o rafforzare, con margine di autonomia gestionale, riconoscibile e riconosciuta nell'ambito del sodalizio, una branca o un settore dell'attività propria della compagine criminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive dei singoli reati-fine

    La qualifica di organizzatore non richiede una posizione formalmente apicale: è sufficiente un compito di cura o rafforzamento di un settore del sodalizio, esercitato con autonomia gestionale riconoscibile e riconosciuta, oppure la predisposizione dei mezzi o delle modalità esecutive dei reati-fine.

  • art. 291 c.p.p.

    Si tratta, invero, di elementi in forza dei quali il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. pen., ha fondato la richiesta di misura e che, pertanto, fanno parte del patrimonio conoscitivo di cui il giudice della cautela (sia il g.i.p. che il Tribunale) deve tenere conto ai fini del giudizio sulla domanda cautelare.

    Gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare appartengono al patrimonio conoscitivo rilevante per la decisione sulla domanda e devono essere considerati dal giudice della cautela, anche quando riguardano reati-fine per i quali non sia stata richiesta una misura.

  • art. 292, comma 2, c.p.p.

    E tanto a prescindere che l’adempimento previsto dalla richiamata disposizione non riguarda il Tribunale del riesame, ma la sola decisione del giudice che emette la misura "inaudita altera parte", per garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.

    L’obbligo di autonoma valutazione previsto dall’art. 292, comma 2, c.p.p. riguarda il provvedimento applicativo della misura emesso inaudita altera parte e non si applica, in quanto tale, alla decisione del Tribunale del riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.

    Quando il provvedimento non comporta la rimessione in libertà dell’indagato, devono essere eseguiti gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Massime di principio

  • La qualità di organizzatore di un’associazione mafiosa può essere riconosciuta anche a chi non occupa una formale posizione apicale, quando curi o rafforzi con autonomia gestionale riconoscibile e riconosciuta un settore dell’attività del sodalizio, oppure predisponga i mezzi o le modalità esecutive dei reati-fine.
  • Il ruolo organizzativo nell’associazione mafiosa è compatibile con la soggezione alle direttive del capo: la distinzione tra chi dirige l’associazione e chi svolge compiti organizzativi consente la coesistenza di posizioni gerarchicamente diverse.
  • Il giudice della cautela può desumere l’esistenza e l’operatività dell’associazione anche dalla commissione dei reati-fine e dalle loro modalità esecutive, quando tali condotte manifestino concretamente il programma comune; l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine non impedisce tale valutazione probatoria.
  • Nel giudizio cautelare, le frequentazioni con sodali possono concorrere alla valutazione della gravità indiziaria quando siano contestualizzate da intercettazioni, osservazioni o altri elementi che le colleghino alle dinamiche criminali del sodalizio; la mera frequentazione, isolatamente considerata, non è il fondamento della conclusione.
  • La destinazione di proventi illeciti al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie può costituire indice dell’intraneità al sodalizio e del rafforzamento della sua operatività; la gestione della cassa comune può inoltre concorrere a dimostrare un ruolo qualificato quando implichi un potere deliberativo sulla destinazione e sulla misura delle somme.
  • Una censura relativa a un singolo contributo dichiarativo non è decisiva se, anche espungendo quel contributo, gli altri elementi convergenti conservano autonoma capacità dimostrativa della gravità indiziaria.
  • Nel ricorso per cassazione contro la decisione del riesame non possono essere introdotti come vizi di travisamento elementi o contributi probatori che non risultino previamente sottoposti al Tribunale del riesame.
  • La mancata richiesta di misura cautelare per i reati-fine non impedisce al giudice di considerare le relative emergenze, se esse fanno parte degli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare e sono pertinenti alla valutazione della partecipazione associativa.
  • L’obbligo di autonoma valutazione previsto dall’art. 292, comma 2, c.p.p. attiene al giudice che applica la misura inaudita altera parte e non è riferibile, nei medesimi termini, al Tribunale del riesame.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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