Cassazione Civile, Ordinanza n. 19364/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di unità immobiliari sovrapposte in condominio: il proprietario dell'appartamento inferiore chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente provocati al balcone aggettante sovrastante il proprio appartamento; i proprietari dell'unità superiore, a loro volta, chiedevano in riconvenzionale la rimozione delle tende ancorate alla soletta del balcone sovrastante, assumendo che quel balcone fosse di loro esclusiva proprietà e che l'ancoraggio fosse avvenuto senza consenso. Il tribunale, riformando il primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria e accolto la riconvenzionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1125 e 2043 c.c., contestando che la facciata inferiore del balcone sovrastante fosse di proprietà esclusiva dei convenuti e criticando l'adesione del giudice di merito alla giurisprudenza di legittimità; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 112 e 320 c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente contestato la domanda avversa e comunque di avere svolto difese e richieste istruttorie idonee a far valere il consenso o l'usucapione del diritto di ancoraggio delle tende; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e apodittica ex art. 132 c.p.c., lamentando che il tribunale avrebbe confuso la titolarità del bene e usato in modo incoerente i termini 'soffitto' e 'soletta'.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione di merito si è conformata all'orientamento consolidato secondo cui i balconi aggettanti sono un prolungamento dell'appartamento cui accedono, non svolgono funzione di sostegno o copertura dell'edificio e appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unità a cui sono collegati, con esclusione dell'applicazione dell'art. 1125 c.c. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il giudice di merito non si era limitato a rilevare una tardività, ma aveva escluso la stessa formulazione di un'eccezione riconoscibile, non essendo sufficiente la mera articolazione di mezzi di prova o la produzione documentale per integrare una contestazione in senso tecnico. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era esistente, logicamente comprensibile e non affetta da un vizio tale da renderla incomprensibile ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; l'errore terminologico denunciato non comprometteva la ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
non si applica ai balconi aggettanti, perché questi non svolgono funzione di sostegno o copertura comune dell'edificio
richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché contraria all'orientamento consolidato sulla proprietà esclusiva del balcone
dedotto come parametro del vizio di violazione di legge nel primo motivo
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre argomenti per mutarla
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché mancava una vera eccezione riconoscibile
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o omissione di pronuncia
richiamato nel secondo motivo in relazione alla tempestività delle eccezioni nel rito dinanzi al giudice di pace
parametro dei vizi di nullità della sentenza dedotti con il secondo e terzo motivo
il vizio di motivazione rileva solo se la motivazione manca del tutto o è talmente incoerente da non consentire di individuare la ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dichiara il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di balconi aggettanti, la regola è che essi costituiscono un mero prolungamento dell'appartamento cui accedono e appartengono in via esclusiva al proprietario di tale unità immobiliare; non si applica la disciplina della comunione delle parti necessarie al sostegno o alla copertura dell'edificio.
- L'art. 1125 c.c. non è applicabile ai balconi aggettanti, poiché esso presuppone elementi strutturali che svolgano funzione di sostegno o copertura comune tra piani sovrapposti.
- Nel giudizio di legittimità, un ricorso che si limiti a contrapporre al consolidato orientamento della Corte un mero dissenso argomentativo, senza apportare critiche idonee a indurre un mutamento del precedente, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Per integrare un'eccezione in senso tecnico non basta la produzione di documenti o la richiesta di prova testimoniale: è necessaria una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la deduzione avversaria.
- Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così contraddittoria o incomprensibile da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente denunciare una semplice insufficienza o un'imprecisione terminologica non decisiva.
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