Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01811/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva acquistato un ramo d'azienda da altra società poi in liquidazione e successivamente fallita. L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla cessionaria tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi a più annualità, ritenendo che la cessione fosse stata compiuta in frode al fisco e che operasse la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente. In Cassazione la società ricorrente deduceva: omessa pronuncia o motivazione apparente sulla dedotta nullità degli avvisi per duplicazione o per natura integrativa rispetto ad atti precedenti; sussistenza di giudicato interno sulla natura integrativa degli atti; erronea notifica in proprio e non quale obbligata solidale; violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex L. n. 212 del 2000; insussistenza degli indizi di frode; omessa pronuncia sulla quantificazione delle sanzioni e sulle perdite su crediti contestate al cedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la CTR aveva motivato in modo sufficiente nel ritenere validi gli avvisi perché notificati alla cessionaria quale responsabile in solido e non come destinataria di avvisi duplicati o integrativi; che non vi era omessa pronuncia sul preteso giudicato interno; che la censura sulla notifica si risolveva in una contestazione di merito non consentita in cassazione; che il contraddittorio preventivo non era dovuto nei termini prospettati e, comunque, nel caso concreto era stato svolto; che la doglianza sulla frode fiscale mirava a una rivalutazione del fatto; e che le questioni su sanzioni e perdite su crediti erano state comunque disattese con il rigetto dell'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    il cessionario di azienda o di ramo può rispondere in solido dei debiti tributari del cedente; la responsabilità è ritenuta operante anche se nel contratto siano previste clausole esonerative, quando ricorrono i presupposti legali e la frode ai danni dell'Erario.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si sia pronunciato sulla domanda o eccezione; non sussiste quando la questione sia stata implicitamente disattesa nella motivazione complessiva o nel rigetto globale dell'impugnazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è apparente solo se manca del tutto l'illustrazione del percorso decisorio; è sufficiente una motivazione essenziale ma idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza o del procedimento, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una mera contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio è previsto a pena di nullità solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non per le verifiche a tavolino.

  • art. 6 bis della l. 27 luglio 2000, n. 212

    menzionato come disposizione sopravvenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la dedotta omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione e l'abbia disattesa, anche con motivazione sintetica o mediante il rigetto complessivo dell'appello.
  • La motivazione della sentenza è solo apparentemente omessa quando, letta nel suo complesso, consente di individuare la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non sono ammissibili se mascherate da violazioni di legge o errori processuali.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove, ma solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia ignorato prove legali o abbia attribuito a prove valutabili un valore di piena prova in modo illegittimo.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, per gli atti antecedenti alla disciplina sopravvenuta, è previsto in via generale soltanto nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; per gli accertamenti a tavolino, per i tributi non armonizzati, non opera un obbligo generale di contraddittorio.
  • Per i tributi armonizzati, l'eventuale violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede comunque che il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere, non essendo sufficiente un'opposizione meramente astratta o pretestuosa.
  • La responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo può essere affermata quando il giudice di merito accerti, in fatto, la partecipazione alla frode fiscale o comunque i presupposti legali della responsabilità, senza che la presenza di pattuizioni contrattuali interne sia di per sé decisiva nei confronti dell'Erario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.