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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00256/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dei compensi professionali relativi alla difesa prestata in sede penale e nei successivi sviluppi di impugnazione. La cliente proponeva opposizione e formulava domande riconvenzionali di risarcimento danni e restituzione di quanto già versato. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo l'inadempimento del professionista e respingendo le ulteriori domande. In appello, il professionista censurava la decisione, ma la Corte d'appello rigettava il gravame principale e accoglieva l'incidentale della cliente, condannando il professionista a restituire la somma di euro 2.000 oltre interessi. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) deduceva violazione di norme processuali e sostanziali per asserita contraddittorietà della sentenza d'appello, sostenendo che la Corte avesse contemporaneamente escluso la revoca della costituzione di parte civile e attribuito rilievo a negligenza professionale preclusiva del compenso; 2) denunciava violazione delle regole sulla responsabilità professionale dell'avvocato, dell'art. 1460 c.c. e del diritto al compenso, contestando la valutazione di inutilità della prestazione; 3) lamentava violazione degli artt. 2697, 115 e 334 c.p.c. per avere la Corte considerato provato il pagamento di euro 2.000 e per non essersi pronunciata sull'asserita inammissibilità dell'appello incidentale; 4) censurava la condanna alle spese di entrambi i gradi senza compensazione, invocando la reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello non aveva fondato il rigetto su presunti errori del primo giudice, ma sull'errore commesso nella proposizione dell'appello penale, giudicato tardivo; il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato poiché, essendo stata del tutto sfavorevole alla cliente la decisione penale di primo grado, nessuna utilità poteva riconoscersi alla difesa prestata in tale fase e il danno professionale veniva collegato alla negligenza nell'appello; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, sia nella parte relativa alla prova del pagamento, sia nella parte relativa all'asserita tardività/inammissibilità dell'appello incidentale, non adeguatamente argomentata; il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello poteva rideterminare le spese di entrambi i gradi e non era obbligata a compensarle, trattandosi di valutazione discrezionale. Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 523, secondo comma, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'errore del giudice d'appello sulla revoca della costituzione di parte civile, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione d'appello non si è fondata su quel profilo.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato in relazione alla diligenza professionale dell'avvocato; la Corte ha escluso che i fatti allegati incidessero sulla valutazione di negligenza professionale posta a base del rigetto.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizio di motivazione/contraddittorietà, ma la sentenza d'appello è stata letta dalla Cassazione come logicamente coerente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro dei motivi di violazione di legge richiamato dal ricorrente nei motivi secondo e terzo.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al compenso; la Corte ha respinto la censura affermando l'assenza di utilità della prestazione nella fase rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l'accertamento del pagamento; la censura è stata ritenuta in sostanza fattuale e non idoneamente specificata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che il motivo non spiegava adeguatamente la doglianza.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'appello incidentale tardivo; la doglianza è stata dichiarata non specifica.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Evocato dalla Corte solo per osservare che la contestazione sulla prova del pagamento appariva più vicina a un errore di fatto revocatorio che a una violazione di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice, mentre l'obbligo di specifica motivazione sorge solo se le spese vengono compensate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale base per l'ulteriore contributo unificato.

  • Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. ord. 5771/2023

    Richiamata per osservare preliminarmente una possibile improcedibilità del ricorso, senza però fondare su ciò la decisione.

  • Cass. 4781/2013

    Citata dal ricorrente e considerata non conferente dalla Corte d'appello nel valutare l'utilità della prestazione professionale.

Massime di principio

  • In tema di compenso professionale dell'avvocato, la valutazione dell'utilità della prestazione va riferita all'esito concretamente conseguito nel procedimento rilevante: se la difesa non ha prodotto alcun risultato utile per il cliente nella fase esaminata, può escludersi il diritto al compenso per quella attività.
  • La censura di violazione di legge non può risolversi in una mera contestazione fattuale o nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze processuali; occorre indicare in modo specifico il fatto decisivo o l'errore giuridico denunciato.
  • L'eccezione di tardività o inammissibilità di un appello incidentale deve essere sorretta da allegazioni puntuali sui relativi termini e sulla sequenza delle notifiche e delle costituzioni; in difetto, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice; il vizio motivazionale non discende dalla mancata compensazione, ma semmai dalla compensazione disposta senza adeguata motivazione nei casi previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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