Cassazione Civile, Ordinanza n. 29932/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni rese da avvocati in procedimenti dinanzi al giudice penale militare. L'ingiunto propose opposizione; il Tribunale revocò il decreto solo in parte e condannò l'opponente al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. La Corte d'appello respinse il gravame, ritenendo: che una lettera di sollecito non provasse un accordo derogatorio sulle tariffe forensi; che il creditore avesse assolto l'onere di provare l'attività svolta mediante produzione documentale; che la liquidazione operata dal primo giudice fosse corretta perché basata sulle tariffe applicabili e sulla complessità e durata delle difese. In cassazione il soccombente propose tre motivi, ma l'ordinanza non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, nonostante la sentenza d'appello fosse stata notificata al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, entro il termine previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., della copia autentica della sentenza d'appello notificata con relata di notifica. Ha escluso che potesse applicarsi il principio che esonera da tale deposito quando tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso intercorra un tempo inferiore al termine breve, poiché nel caso concreto l'intervallo era superiore al termine breve. Non essendosi costituiti gli intimati, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato per affermare che l'attore sostanziale (opposto nel giudizio di opposizione) ha l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale posta a fondamento del credito.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica quando la sentenza sia stata notificata.
d.m. 595 del 1994
viene richiamato come tariffa forense applicata dal giudice di merito per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente deve depositarne la copia autentica munita della relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- L'esonero dal deposito della sentenza notificata opera solo se tra pubblicazione della decisione impugnata e notificazione del ricorso decorre un intervallo inferiore al termine breve; se tale intervallo è superiore, l'onere di deposito resta integra.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su compensi professionali, il creditore deve provare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale posta a base della parcella.
- La contestazione della parcella non esclude la possibilità per il giudice di liquidare il compenso sulla base delle tariffe applicabili e degli elementi documentali acquisiti, valorizzando durata e complessità delle prestazioni.
- La mancata partecipazione degli intimati al giudizio di legittimità può escludere la statuizione sulle spese.
- rami:[
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