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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23367/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Due professioniste avevano ottenuto dal Tribunale di Roma, con ordinanza resa in primo grado, la condanna del condominio al pagamento del loro credito professionale per euro 27.169,43 oltre accessori. Il condominio aveva proposto gravame, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che il giudizio fosse stato introdotto non con il rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c., bensì con il rito speciale per la liquidazione degli onorari dell'avvocato previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, con conseguente inappellabilità dell'ordinanza e necessità del ricorso straordinario per cassazione. In cassazione il condominio ha dedotto, con quattro motivi, in sintesi: 1) violazione delle norme sul rito e nullità per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che il primo giudice aveva deciso in composizione monocratica, così mostrando di aver applicato il rito sommario codicistico e non quello speciale; 2) nullità del procedimento e della sentenza per errori in procedendo; 3) omesso esame di un fatto decisivo; 4) nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del primo grado e violazione del contraddittorio. La censura centrale era che, in base al principio di apparenza e di tutela dell'affidamento, il mezzo di impugnazione andava individuato secondo il rito concretamente adottato dal giudice di primo grado, non secondo la qualificazione astratta del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di primo grado, avendo emesso ordinanza in composizione monocratica senza alcun richiamo al rito speciale dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, avesse di fatto seguito il rito sommario codicistico. In tale situazione, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, prevale il principio dell'apparenza e della tutela dell'affidamento: la parte soccombente può fare riferimento al rito concretamente adottato dal giudice, anche se la qualificazione giuridica fosse errata. La sentenza d'appello, che aveva invece dichiarato inammissibile il gravame considerando inappellabile l'ordinanza di primo grado, è stata quindi cassata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per esaminare l'appello e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

    La domanda era stata introdotta formalmente con rito sommario; ai fini dell'impugnazione rileva però il rito concretamente seguito dal giudice.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sul rito sommario e sui suoi esiti decisori.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Indicato come base del gravame proposto avverso la decisione di primo grado.

  • art. 3 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato tra le norme denunciate per violazione del rito speciale.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato tra le norme denunciate per violazione del rito speciale.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    La Corte d'appello lo aveva considerato applicabile, ritenendo l'ordinanza di primo grado inappellabile; la Cassazione ha invece valorizzato il rito concretamente adottato dal giudice di primo grado.

  • art. 50-quater c.p.c.

    Richiamato nelle censure relative alla composizione del giudice e al rito.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate per la nullità del procedimento.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate per la nullità del procedimento.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di notificazione del ricorso introduttivo.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di notificazione e rappresentanza del condominio.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di legittimazione/rappresentanza dell'ente di gestione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come norma sul contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi per nullità del procedimento/sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, rileva il rito concretamente adottato dal giudice di primo grado e non la sola qualificazione giuridica astratta del rapporto o della domanda.
  • Il principio dell'apparenza e la tutela dell'affidamento della parte impediscono di sanzionare con l'inammissibilità l'impugnazione proposta secondo il rito che, in concreto, il provvedimento di primo grado ha mostrato di seguire.
  • Quando il giudice di primo grado decide con un provvedimento che esteriormente e funzionalmente corrisponde al rito sommario codicistico, senza richiamare il rito speciale applicato dalla controparte o ritenuto astrattamente corretto, la parte soccombente può impugnare secondo le regole dell'assetto processuale apparente.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è censurabile se il giudice dell'appello non si confronta con il principio di apparenza e produce un esito meramente abortivo del giudizio, non favorito dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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