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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare, articolando cinque motivi (più un motivo nuovo): vizio di motivazione e violazione degli artt. 273 e 309 c.p.p. in relazione all'art. 416-bis c.p. per mancata individuazione di elementi fattuali specifici a carico di Pasquale La Rosa e per travisamento probatorio (eccessiva valorizzazione della parentela e delle cosiddette "mangiate" e interpretazione arbitraria di espressioni intercettate). Si censura poi l'attribuzione al ricorrente della qualifica di capo/organizzatore dell'associazione di tipo mafioso e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. 309/1990), lamentandone l'insussistenza degli elementi costitutivi e la mancata valutazione della stabilità/affectio societatis. Infine si deduce omessa o insufficiente motivazione quanto ai singoli reati-fine (cap. 106-114 e 124) e travisamento delle intercettazioni, nonché omissioni argomentative nella decisione di riesame.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nel giudizio sulle misure cautelari, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione e non alla riconsiderazione del materiale probatorio; le decisioni del giudice di merito, ivi comprese le interpretazioni delle intercettazioni, sono sindacabili solo per manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame che ha fatto riferimento a numerose intercettazioni convergenti, integrate anche da precedenti sentenze passate in giudicato relative alla presenza e all'operatività della 'ndrangheta in Lombardia (utilizzate ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.), e ha accertato elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, compresa la posizione apicale del ricorrente (direttive, partecipazione a summit, recapitazione di denaro alle famiglie dei detenuti, proposta di affiliazione). La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente esaminato le censure difensive e fornito risposte sufficienti; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un ammenda di Euro 3.000,00. Non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    partecipazione all'associazione di tipo mafiosa

    La Corte ha ritenuto che i gravi indizi di partecipazione e la qualifica apicale del ricorrente emergano dalle intercettazioni integrate con pregressi giudicati che attestano la struttura 'ndranghetista; la qualificazione non è fondata solo sulla parentela ma su una serie di elementi fattuali convergenti

  • art. 416 cod. pen.

    articolazione dei commi richiamati nell'ordinanza (1,2,3,4,6,8)

    Richiamato rispetto alla struttura associativa complessiva e agli aspetti di partecipazione; utilizzato dal giudice di merito nella ricostruzione degli assetti organizzativi

  • art. 73 T.U. 9 ottobre 1990 n. 309

    reati-fine relativi al traffico di stupefacenti

    I singoli reati-fine contestati sono stati valutati dal giudice di merito nell'ambito del quadro indiziario complessivo; la Corte ha ritenuto legittima l'analisi del Tribunale sul punto, salvo che la censura richiedeva una rivalutazione di merito non consentita

  • art. 74 T.U. 9 ottobre 1990 n. 309

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

    La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale secondo cui lo sconfinamento in Svizzera era funzionale a traffici di stupefacenti gestiti nell'interesse della stessa cosca, ritenendo congrua la qualificazione associativa e l'interrelazione con l'associazione di tipo mafioso

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Usato per inquadrare la partecipazione del ricorrente ai singoli episodi-reato contestati; la valutazione delle intercettazioni relative al concorso è stata considerata questione di fatto rimessa al giudice di merito

  • art. 1 e 2 L. 895/1967

    detenzione illegale di armi

    Contestati reati relativi al possesso e commercio di armi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia sufficientemente richiamato e valutato gli elementi probatori, salvo che la difesa chiedeva una rivalutazione del materiale

  • artt. 273 e 309 cod. proc. pen.

    vizi di motivazione e onere del tribunale di esaminare le censure

    Gli artt. sono richiamati dalla difesa per contestare la motivazione; la Corte ricorda che il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è limitato a verificare la logicità della motivazione e che il tribunale del riesame deve comunque esaminare le censure sollevate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    onere motivazionale delle decisioni

    Invocato nel motivo nuovo per lamentare omissioni motivazionali; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adempiuto all'obbligo di esame delle censure

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    utilizzo di precedenti giudicati come prova documentale

    La Corte ha affermato la legittimità dell'utilizzo, anche in sede cautelare, di risultati di precedenti giudicati penali per provare fatti storici rilevanti, sempre lasciando autonomia al giudice che li utilizza

  • art. 292 comma 2 cod. proc. pen.

    effetto devolutivo del riesame e requisiti motivazionali

    Richiamato per distinguere le esigenze motivazionali dell'ordinanza "genetica" rispetto a quella del tribunale del riesame; la Corte sottolinea limiti e obblighi rispettivamente

  • art. 606 cod. proc. pen.

    effetti della declaratoria di inammissibilità

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità con profili di colpa

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non si può ottenere la riconsiderazione del merito probatorio, ma solo censurare la mancanza, lacunosità o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
  • Le intercettazioni e il loro linguaggio criptico costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione che le interpreta è manifestamente illogica o contraddittoria
  • Il rapporto di parentela con un capo mafioso non determina automaticamente la misura cautelare, ma, se integrato da elementi fattuali convergenti (direttive, partecipazione a summit, gestione economica, affiliazioni), può concorrere a formare la piattaforma indiziaria per la qualificazione apicale
  • Risultanze di procedimenti passati divenuti irrevocabili possono essere utilizzate nel giudizio cautelare ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. come elementi di riscontro, pur mantenendo il giudice la valutazione complessiva delle altre prove
  • Il tribunale del riesame deve esaminare e motivare sulle censure difensive; tuttavia la sua conferma della misura può fondarsi anche su una congrua adesione alla motivazione dell'ordinanza genetica senza necessità di una replica integrale punto per punto, salvo omissioni rilevanti

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