Cassazione Civile, Ordinanza n. 10765/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto. Il committente e un altro attore convenivano l’appaltatrice chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna al risarcimento dei danni. La società convenuta si opponeva e proponeva domanda riconvenzionale per il saldo del corrispettivo dovuto per le opere eseguite. Il Tribunale accoglieva sia la domanda di risoluzione sia la riconvenzionale, liquidando un saldo a favore dell’appaltatrice e compensando le spese. La Corte d’appello respingeva il gravame del committente. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, dichiarato l’inadempimento dell’appaltatore e risolto il contratto, il danno del committente dovesse ritenersi in re ipsa e che l’impresa non avesse diritto ad alcuna somma. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello confermato la compensazione delle spese di primo grado nonostante, a suo dire, la lite fosse stata sostanzialmente vinta dal committente e solo parzialmente dall’appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la risoluzione del contratto di appalto non è incompatibile con la condanna del committente al pagamento del saldo delle opere effettivamente eseguite, ove sia stata proposta la relativa domanda; nel caso concreto l’appaltatrice aveva infatti resistito alla domanda di risoluzione e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle prestazioni eseguite. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato una soccombenza reciproca, giustificativa della compensazione delle spese; inoltre la valutazione della proporzione della soccombenza e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto dell’inadempimento e della risoluzione del contratto.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dell’inadempimento e delle sue conseguenze.
La Corte richiama il principio per cui la risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive produce, per la retroattività della pronuncia, l’obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento, purché siano proposte le relative domande.
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
La compensazione delle spese è ritenuta legittima in caso di reciproca soccombenza; la valutazione delle proporzioni della soccombenza è discrezionale e non sindacabile in cassazione nei limiti indicati.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norme invocate per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, la risoluzione per inadempimento non esclude di per sé il diritto della controparte al pagamento delle opere o prestazioni già eseguite, se tale pretesa è stata specificamente proposta nel processo.
- L’effetto restitutorio della risoluzione ex art. 1458 c.c. opera in relazione alle prestazioni già eseguite, ma la regolazione economica finale del rapporto dipende dalle domande effettivamente introdotte dalle parti.
- La mera declaratoria di risoluzione del contratto non consente di affermare automaticamente la debenza del danno in re ipsa: la relativa pretesa risarcitoria deve essere scrutinata secondo le allegazioni e le risultanze di causa.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta corrispondenza matematica tra domande accolte e spese poste a carico delle parti.
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