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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda l'usucapione di un immobile sito a Ponza e di ulteriori manufatti e terreni circostanti. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto alla parrocchia l'acquisto per usucapione ventennale della proprietà di un fabbricato con corte destinato ad attività parrocchiali, ma aveva rigettato la domanda sugli altri beni. La corte d'appello, accogliendo l'appello incidentale della proprietaria e rigettando quello principale della parrocchia, ha escluso il possesso utile ad usucapionem, ritenendo che l'utilizzo dei beni fosse avvenuto per tolleranza del proprietario, in un contesto di stretta parentela con il parroco che li utilizzava. La parrocchia ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: ha dedotto, in sintesi, nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove testimoniali, violazione delle norme sull'usucapione e sull'interruzione del termine, omesso esame di fatti decisivi, e erronea valorizzazione di una lettera del 2002 con cui si chiedeva di definire la situazione del bene. Ha inoltre contestato la lettura della Corte d'appello circa la tolleranza, la mancata considerazione di testimonianze favorevoli e la rilevanza di documenti che, secondo la ricorrente, non sarebbero stati decisivi o sarebbero stati successivi al maturare dell'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che denunciavano motivazione apparente, violazione dell'art. 116 c.p.c. e violazione degli artt. 1158, 1165, 2943, 1144 e 1141 c.c. La Corte ha affermato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, che la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle testimonianze attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se logicamente motivate, e che la lettera del 2002 non era stata valorizzata come riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, bensì come uno degli elementi incompatibili con l'asserita inerzia del proprietario e con l'idea di un possesso utile della parrocchia. Quanto alla tolleranza, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei rapporti di stretta parentela, la lunga durata dell'uso del bene può restare compatibile con una mera tolleranza; in tale quadro, l'uso dei beni da parte della parrocchia per oltre trent'anni, in presenza del rapporto tra il proprietario e il fratello parroco, è stato correttamente qualificato come detenzione e non possesso, con conseguente necessità di un'interversione mai accertata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La censura per vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale", cioè in presenza di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi o sia solo apparente; non è sufficiente un mero dissenso sulla completezza o persuasività dell'argomentazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a prova legale; non è ammissibile la critica alla sola valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario un possesso continuato, pacifico e non tollerato; se il rapporto con il bene è stato di mera tolleranza, manca il possesso utile all'acquisto.

  • art. 1165 c.c.

    Alle regole sull'usucapione si applicano, in quanto compatibili, le norme sul possesso e sulla sua qualificazione, compresa la distinzione tra possesso e detenzione.

  • art. 2943 c.c.

    Il richiamo al riconoscimento del diritto altrui e all'interruzione del termine presuppone una volontà attributiva non equivoca del possessore; nel caso concreto la lettera valorizzata dalla corte non è stata considerata riconoscimento interruttivo.

  • art. 1144 c.c.

    L'attività compiuta con tolleranza del proprietario non è idonea a fondare il possesso utile ad usucapionem.

  • art. 1141, comma 2, c.c.

    Quando la situazione iniziale è di detenzione per tolleranza, l'acquisto del possesso richiede l'interversione del possesso, che deve essere accertata in modo specifico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": non basta allegare insufficienza, incompletezza o minore persuasività della motivazione.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un valore giuridicamente scorretto; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La scelta tra testimonianze contrastanti, la loro attendibilità e il peso da attribuire ai singoli elementi istruttori appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica.
  • Ai fini dell'usucapione, l'uso del bene può essere qualificato come mera tolleranza e quindi come detenzione, soprattutto in presenza di rapporti di stretta parentela, anche se l'utilizzo si è protratto a lungo.
  • Quando la disponibilità del bene trae origine da tolleranza del proprietario, l'acquisto del possesso richiede un'interversione specifica; senza tale mutamento, non può maturare l'usucapione.
  • Un documento o una richiesta di definizione della proprietà non vale automaticamente come riconoscimento interruttivo del termine usucapivo: occorre che esprima in modo non equivoco la volontà attributiva del diritto al titolare.
  • Un fatto sopravvenuto o successivo al momento in cui si assume maturata l'usucapione può comunque essere rilevante se serve a escludere, in via logica, che l'abbandono del bene o il possesso utile si fossero verificati già in precedenza.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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