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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32627/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori edili stipulato il 29 marzo 2006. L'appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il committente proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, domandava il risarcimento dei danni derivanti dai vizi, dalle difformità e dal mancato completamento dell'opera. Il tribunale revocava il decreto e condannava l'appaltatore a pagare una somma corrispondente al costo di eliminazione dei vizi accertati in c.t.u. L'appaltatore impugnava in appello, ma l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 1453 e 1668 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza avrebbe impropriamente attribuito al committente sia un effetto equivalente alla riduzione del prezzo sia il risarcimento necessario per eliminare i vizi, in contrasto con la disciplina dell'appalto e con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 1460 c.c., assumendo che il committente avesse opposto in mala fede l'eccezione di inadempimento e che, comunque, dovesse residuare un saldo a favore dell'appaltatore sulla base della quantificazione dei lavori eseguiti dal c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado dopo una declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso deve contenere l'espressa indicazione delle censure formulate in appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, al fine di dimostrare che sulle questioni non si sia formato giudicato interno. Poiché il ricorrente si era limitato a menzionare l'esito dell'appello senza riportarne le ragioni, l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è stato assolto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'assetto degli effetti dell'inadempimento nell'appalto; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rimedi del committente per vizi e difformità dell'opera; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare una presunta pronuncia ultra o extra petita; la Corte non valuta il motivo nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 1460 c.c.

    Invocato per sostenere l'illegittimità dell'eccezione di inadempimento del committente; anche questa censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della corte territoriale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado dopo declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorso deve indicare specificamente i motivi di appello e la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere una specifica menzione delle censure svolte in appello e della motivazione dell'ordinanza di secondo grado, pena l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Indicata come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l'appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è necessario riportare specificamente le censure formulate in appello e la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, così da verificare che non si sia formato giudicato interno sulle questioni dedotte.
  • La mera indicazione dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello non basta a soddisfare l'onere di specificazione del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; l'omissione di tali elementi comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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