Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10460/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autori)

La controversia

Una società ha convenuto gli autori di un libro e la casa editrice chiedendo il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa/editoria. Il libro, nella seconda edizione, conteneva un’appendice in cui si sosteneva che la società avesse riciclato denaro di provenienza mafiosa. La società ha dedotto che gli autori avevano omesso di considerare provvedimenti di archiviazione e altri fatti successivi che avrebbero smentito la tesi del riciclaggio, rendendo non vera la notizia e quindi insussistente la scriminante del diritto di cronaca o di critica. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d’appello per violazione degli artt. 2 e 21 Cost., 51 e 595 c.p., 2043 e 2049 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non travalicato il diritto di critica e avesse valorizzato una verità solo putativa nonostante le omissioni contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente considerato i fatti sopravvenuti e li avesse valutati in fatto come non idonei a escludere la verità putativa della notizia, poiché non era stata raggiunta chiarezza sui flussi di denaro e le omissioni non avevano stravolto il fatto contestato né inciso in modo screditante sulla reputazione della società. La censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La decisione di rigetto della domanda nei confronti di uno degli originari convenuti restava inoltre sorretta da autonoma ratio non censurata, relativa alla sua qualità di parlamentare e alla copertura immunitaria per le opinioni espresse. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 21 Cost. come parametro invocato dalla ricorrente nella censura sulla diffamazione e sul bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e, nel caso, del diritto di critica/cronaca invocato dai convenuti.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle esimenti invocate; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere l'inammissibilità.

  • art. 595 c.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di diffamazione; la Corte osserva che il giudice di merito ha correttamente applicato il principio per cui il limite del diritto di cronaca/critica è la falsità della notizia.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato dalla ricorrente quale base della pretesa risarcitoria; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è reputata inammissibile.

  • art. 2049 c.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente; non è oggetto di autonoma statuizione nel rigetto in rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per porre a carico della ricorrente l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il ricalcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di censura per violazione di legge quando la doglianza mira, in realtà, a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e congruamente motivato.
  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa o pubblicazione, il limite del diritto di cronaca o di critica non è integrato da ogni omissione di fatti favorevoli al soggetto inciso, ma solo da omissioni o inesattezze che stravolgano il nucleo fattuale della notizia e ne alterino in modo significativo la portata lesiva; la valutazione circa tale incidenza è tipicamente di fatto.
  • La nozione di verità rilevante ai fini dell'esimente può essere anche verità putativa, purché il giudice di merito accerti, con valutazione non illogica, che gli autori abbiano avuto una base fattuale non manifestamente insussistente e che gli eventi sopravvenuti non abbiano inciso in modo decisivo sulla rappresentazione complessiva dei fatti.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e non censurata, la sua cassazione non può essere ottenuta mediante l'attacco a una diversa ratio o a un profilo meramente subordinato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimonialeDiritto d'autore
RamiProcesso civileResponsabilità civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.