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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32828/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 157.140,00 quale presunto profitto del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) e dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231/2001. La società ha dedotto: (i) violazione dell'art. 273 c.p.p.; (ii) inesistenza del reato presupposto e dell'illecito amministrativo perché al momento degli accertamenti la Regione Calabria aveva prorogato i termini/ritardato pagamenti; (iii) che non sussisteva vincolo di stazionamento esclusivo in Calabria per l'imbarcazione; (iv) omissione delle indagini su rapporti contrattuali con altri soggetti; (v) che la società aveva acquistato l'imbarcazione prima dell'erogazione del saldo e aveva successivamente perfezionato un contratto di ormeggio su richiesta di Fincalabra, escludendo così una distrazione irreversibile dei fondi prima del saldo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha svolto un approfondito esame giurisprudenziale sul momento consumativo del reato di malversazione (art. 316-bis c.p.), richiamando orientamenti contrastanti e una successiva sintesi (Sez. U., n. 19851/2022) secondo cui il termine fissato nell'atto di erogazione è rilevante ma la individuazione del momento della omessa destinazione può dipendere da molteplici fattori contrattuali e dalla tipologia del finanziamento. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il finanziamento era erogato in tre rate (15/03/2019, 20/09/2019, 13/04/2021) e che alla data indicata nell'imputazione (27/07/2019) non era ancora decorso il termine massimo per la realizzazione del progetto previsto dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico (24 o 18 mesi a seconda del regolamento applicabile). Considerato inoltre che l'acquisto dell'imbarcazione costituiva una parziale attuazione del progetto, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato la disciplina dei termini e il rapporto tra Avviso Pubblico e l'atto di adesione sottoscritto dal legale rappresentante. Ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame, con istruzioni di valutare se e quando il reato presupposto si sia perfezionato alla luce della specifica normativa contrattuale e documentale.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    Reato di malversazione a danno dello Stato: punisce la distrazione dei finanziamenti pubblici dalla finalità per cui sono erogati; la Corte chiarisce che si tratta di reato istantaneo il cui momento consumativo va individuato valutando l'atto di erogazione e le condizioni contrattuali, potendo coincidere con la scadenza del termine previsto o, se sussistono vincoli ulteriori, con un momento anteriore in cui emerge l'irreversibile compromissione della finalità pubblica

  • art. 5 e art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231/2001

    Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: l'ente può essere ritenuto responsabile se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dall'organo apicale; la confisca può concorrere per profitto del reato o per equivalente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dalla ricorrente (presunta violazione denunciata), relativa ai mezzi di impugnazione contro i provvedimenti cautelari; la Corte non si limita a questo profilo ma si sofferma sul merito della consumazione del reato presupposto.

  • Art. 13 Avviso Pubblico (Regione Calabria)

    comma 4, comma 8, comma 6 (termine di avvio 60 giorni; termine intermedio 12 o 10 mesi per realizzare almeno il 40% delle spese; termine finale 24 o 18 mesi per la completa realizzazione)

    Stabilisce i termini di avvio e completamento degli investimenti e indica il dies a quo nella notifica del decreto di concessione: tali termini sono determinanti per valutare se, alla data dell'accertamento, vi sia stata o meno la mancata destinazione irreversibile dei fondi.

  • art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013

    Richiamato in relazione al periodo di stabilità delle operazioni che il beneficiare si impegna a rispettare; assunto nell'atto di adesione come obbligo a mantenere l'attività per il periodo di stabilità.

  • Regolamento (UE) n. 651/2014 e Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Norme comunitarie rilevanti per individuare quale termine di realizzazione si applica (da cui discendono i termini di 24/18 o 12/10 mesi richiamati nell'Avviso).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento per la Cassazione, richiamata nella fase di svolgimento del giudizio.

Massime di principio

  • Verificare sempre l'atto di erogazione (Avviso Pubblico, decreto di concessione, atto di adesione) per individuare il dies a quo e i termini contrattuali: se esiste un termine per la realizzazione, il reato di malversazione di norma non si considera perfezionato prima della sua scadenza, salvo prova di una compromissione irreversibile della finalità pubblica.
  • Nei finanziamenti erogati in più tranche va distinto tra perfezionamento e consumazione: l'omissione può esserci già con la prima inadempienza, ma la consumazione del reato può aversi solo con la prova della definitiva destinazione impropria delle somme (es. impossibilità di recuperare la finalità pubblica).
  • La mera utilizzazione dell'opera o dell'oggetto finanziato al di fuori del territorio indicato non è automaticamente prova di distrazione se il progetto è ancora in corso di realizzazione e i termini contrattuali non sono scaduti; occorre dimostrare l'irreversibilità della compromissione dell'interesse pubblico.
  • La responsabilità amministrativa dell'ente (dlgs. 231/2001) richiede che l'atto illecito sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti apicali: va valutato il ruolo soggettivo e l'utilità per l'ente nella condotta contestata.
  • La prova della distrazione richiede indagini documentali puntuali (decreto di concessione, notifiche, contratti di ormeggio/gestione, rapporti con broker, movimenti finanziari): omissioni istruttorie possono determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza del reato alla data dell'accertamento, il rimedio corretto può essere l'annullamento con rinvio per un nuovo esame che consideri integralmente la disciplina contrattuale e le prove di parziale attuazione del progetto.
  • Per la quantificazione del profitto del reato occorre tener conto di eventuali realizzazioni parziali del progetto: acquisti o spese effettivamente funzionali al progetto possono ridurre o escludere il profitto ascrivibile a distrazione.

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