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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06894/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso del credito d’imposta/agevolazione sull’accisa per gasolio per autotrazione richiesto da una società di trasporto pubblico locale. La società, poi incorporata dalla ricorrente, aveva installato su veicoli originariamente immatricolati Euro 2 dei filtri antiparticolato (FAP) per ridurre le emissioni e consentire la circolazione in ambito urbano, sostenendo che ciò dovesse far venire meno l’esclusione dall’agevolazione prevista per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. La CTP e poi la CTR avevano respinto la domanda. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) falsa applicazione della normativa eurounitaria e nazionale sulla classificazione Euro e sull’art. 1, comma 645, l. n. 208/2015, sostenendo che la disciplina considera solo i parametri emissivi e non la categoria di omologazione originaria; 2) violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE e della normativa interna attuativa, assumendo che il legislatore italiano avrebbe ristretto illegittimamente la nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente aggiungendo requisiti non previsti dalla direttiva. In subordine, ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la direttiva 2003/96/CE lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità in materia di accise e non impone l’estensione dell’aliquota ridotta a tutti i veicoli; la normativa nazionale può quindi limitare il beneficio ai soli veicoli non appartenenti alla categoria Euro 2 o inferiore. Ha inoltre stabilito che l’eventuale installazione successiva di un FAP non incide sulla categoria di omologazione originaria del veicolo, che resta rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale. È stata esclusa anche la necessità di rinvio pregiudiziale, in mancanza di un dubbio interpretativo residuo. Conseguentemente è stato confermato il diniego di rimborso e la soccombenza della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1, comma 645, L. n. 208/2015

    esclude, dal 1° gennaio 2016, il beneficio del credito d’imposta/aliquota agevolata per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995

    norma di recepimento della disciplina sul gasolio commerciale, conforme alla limitazione soggettiva e oggettiva del beneficio

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    conferisce agli Stati membri una facoltà di prevedere aliquote differenziate per uso commerciale del gasolio, nel rispetto dei livelli minimi armonizzati, senza imporre l’estensione indiscriminata del beneficio

  • art. 267 TFUE

    richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta non necessaria

  • art. 6 d.lgs. n. 26/2007

    norma di attuazione nazionale della direttiva in materia di gasolio commerciale

  • art. 4 direttiva 2003/96/CE

    richiamato per affermare che la direttiva fissa livelli minimi di tassazione e non un’armonizzazione totale

  • art. 5, artt. 14-17 e art. 19 direttiva 2003/96/CE

    disposizioni che confermano il margine di discrezionalità degli Stati membri in tema di accise

  • art. 1, comma 866, L. n. 208/2015

    richiamato come conferma della finalità di favorire il rinnovo del parco veicoli

Massime di principio

  • In materia di accise sul gasolio per autotrazione, quando la normativa nazionale collega il beneficio a specifiche categorie di omologazione Euro, il requisito va verificato con riferimento alla categoria originaria del veicolo e non alla sola classe ambientale eventualmente attribuita in seguito a modifiche tecniche successive all’immatricolazione.
  • L’installazione successiva di sistemi di abbattimento delle emissioni, come il filtro antiparticolato, non modifica di per sé la categoria di omologazione rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale, salvo che la legge preveda espressamente un diverso criterio di classificazione.
  • La direttiva 2003/96/CE non realizza un’armonizzazione esaustiva delle aliquote sulle accise energetiche, ma lascia agli Stati membri un margine di scelta nel distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione.
  • Quando la disciplina eurounitaria attribuisce una facoltà agli Stati membri e non un obbligo di estensione del regime agevolato, la normativa interna che limiti il beneficio a determinate categorie di veicoli non è illegittima se rimane entro i confini fissati dalla direttiva.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario se il giudice di legittimità ritiene già chiarito, sulla base della normativa e della giurisprudenza unionale, che non sussiste un contrasto interpretativo rilevante tra diritto interno e diritto UE.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiurisdizione internazionale
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeOnere della prova

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