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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2762/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo di impugnazione per violazione di legge: la confisca del denaro è stata disposta in sede di patteggiamento nonostante il reato accertato fosse la mera detenzione di stupefacente; il ricorrente ha censurato che il denaro non poteva essere considerato "profitto" della condotta di detenzione, rendendo indebita la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. e delle norme applicabili solo alla cessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che l'accordo di patteggiamento aveva incluso espressamente la confisca del denaro e quindi la misura è stata concordata; tuttavia la confisca è illegale perché, con riguardo al reato di mera detenzione di stupefacenti, non sussiste il nesso necessario tra denaro e profitto del reato, per cui né l'art. 240 c.p. né l'art. 73, comma 7-bis, del D.P.R. 309/1990 sono applicabili. Essendo la misura di sicurezza pattuita illegale, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha concluso che l'illegalità della misura concordata invalida l'intero accordo negoziale; pertanto ha annullato la sentenza senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Velletri per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma richiamata nella qualificazione del fatto nell'accordo tra le parti; la fattispecie di cui al comma 5 (detenzione) è distinta dall'ipotesi di cessione, rilevante ai fini della confisca del profitto.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma che consente la confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto che, per il reato di mera detenzione di stupefacenti, non sussiste il necessario nesso tra il denaro rinvenuto e un profitto del reato, e quindi l'applicazione dell'art. 240 è illegittima.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7-bis

    Norma applicabile all'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti e idonea a consentire misure patrimoniali in presenza di nesso con attività di spaccio; non applicabile alla mera detenzione secondo la Corte.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) quando la misura di sicurezza è oggetto dell'accordo: la Corte ha ritenuto che, essendo la confisca stata concordata, il ricorso per cassazione è ammissibile nei termini previsti da questa norma.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina generale per i vizi di motivazione quando la misura di sicurezza non è stata oggetto dell'accordo; qui la norma è evocata per distinguere i casi, ma non è stata il mezzo principale impiegato dalla Corte per la decisione.

  • Giurisprudenza citata (Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato)

    Precedente che afferma l'impossibilità di considerare il denaro rinvenuto in disponibilità dell'imputato quale profitto del reato di mera detenzione; rafforza il principio applicato dalla Corte nella fattispecie.

  • Giurisprudenza citata (Sez.U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin)

    Principio delle Sezioni Unite secondo cui l'illegalità della misura di sicurezza concordata in sede di patteggiamento determina l'annullamento senza rinvio dell'intero accordo, non consentendo al giudice di modificare parzialmente i termini dell'intesa.

  • Giurisprudenza citata (Sez.3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso e Sez.2, n. 37590 del 30/4/2019, Giulivi)

    Precedenti che confermano che la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti di legge è "illegale" e legittima il ricorso per cassazione nei limiti previsti.

Massime di principio

  • Se in un patteggiamento le parti concordano anche misure di sicurezza patrimoniali, e tali misure sono illegali per incompatibilità con la fattispecie (es. confisca per mera detenzione di stupefacenti), il ricorso per cassazione è ammissibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'illegalità di una misura concordata nel patteggiamento (p.es. confisca applicata a reato che non può produrre profitto) invalida l'intero accordo: il giudice di cassazione annulla senza rinvio e rimette le parti nella situazione precedente all'accordo.
  • Per il reato di mera detenzione di stupefacenti non sussiste, in linea di principio, il nesso che giustifichi la confisca del denaro come "profitto" del reato; la confisca è invece normativamente più pertinente all'ipotesi di cessione/traffico.
  • Il giudice che omologa o ratifica un patteggiamento non può modificare unilateralmente i termini dell'accordo: se una clausola pattuita è illegale, la sanzione è l'annullamento dell'accordo, non la sua parziale correzione.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe contestare la sussistenza del nesso tra beni sequestrati e profitto del reato (soprattutto in casi di mera detenzione) e, se la confisca è stata concordata, può proporre ricorso per cassazione invocando l'illegittimità della misura di sicurezza.

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