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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8532/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la revoca (9/12/2020) dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca era stata motivata dal GIP e confermata dal giudice dell'opposizione sulla base di carichi pendenti e procedimenti in corso, dai quali si era desunto che il ricorrente percepisse proventi illeciti e quindi non fosse nelle condizioni reddituali per il beneficio. Il ricorso in Cassazione censura la decisione per violazione delle norme del T.U. 115/2002 (artt. 76, 79, 91, 96, 99), vizio di motivazione, violazione del principio di non colpevolezza e divieto di reformatio in peius, nonché per aver omesso la valutazione dei parametri previsti dall'art.96 comma 2 (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche) e per essersi basata su procedimenti non definitivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Presidente del Tribunale di Avellino per nuovo giudizio. Ha ritenuto la motivazione del provvedimento apparente e insufficiente perché fondata in via principale su carichi pendenti e procedimenti non definitivi, senza il necessario percorso logico che colleghi tali fatti al superamento del limite reddituale previsto dalla legge. La Corte ha ribadito che, sebbene i redditi da attività illecite possano essere considerati e che il casellario giudiziale sia fonte di prova ai sensi dell'art.96 comma 2, non è ammesso negare o revocare il beneficio sulla base di mere pendenze processuali o condanne non definitive senza adeguata argomentazione; inoltre la decisione di merito deve esplicitare i parametri utilizzati per risalire dal "fatto noto" (es. precedenti) al "fatto ignorato" (superamento soglia reddituale). Infine, la Corte ha chiarito che il sistema impugnatorio consente la cassazione anche delle revoche d'ufficio (richiamando orientamenti precedenti e la modifica normativa del 2005).

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico)

    Richiamati gli artt. 76, 92, 96, 99, 112 e 113: il T.U. disciplina i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato e le revoche; l'art.96 comma 2 individua le fonti e i parametri probatori (casellario, tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche) che il giudice deve considerare e motivare

  • Art. 125 c.p.p.

    Il principio della motivazione è essenziale; la mancanza o l'apparenza della motivazione può integrare violazione di legge e rendere il provvedimento annullabile

  • Art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per accertare redditi anche se il giudice ha ampia discrezionalità; tuttavia il percorso argomentativo deve essere esplicitato per dimostrare il collegamento tra fatti noti e superamento della soglia reddituale

  • Art. 606 lett. e) c.p.p.

    Non sono ricomprese nella nozione di "violazione di legge" nel senso strettamente processuale le contraddittorietà o la manifesta illogicità, ma vizi profondi della motivazione possono integrare la violazione di legge impugnabile

  • Legge 17 agosto 2005, n.168 (conversione D.L. 30/06/2005, n.115)

    Ha chiarito la possibilità di revoca d'ufficio per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di reddito e l'applicabilità del sistema impugnatorio, con possibilità di ricorso per cassazione anche avverso la revoca

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.36168/2004 e successivi precedenti richiamati)

    Principio che la revoca del patrocinio è soggetta agli stessi rimedi dell'originaria decisione e che non può fondarsi su condanne non definitive senza violare la presunzione di innocenza; inoltre chiarimenti sulla necessità di motivazione non apodittica

Massime di principio

  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato è impugnabile e soggetta a ricorso per cassazione: il ricorso per cassazione è ammesso anche contro le revoche d'ufficio.
  • Il giudice può considerare i redditi da attività illecite e usare presunzioni semplici per valutare l'effettiva situazione reddituale, ma deve sempre esplicitare il percorso logico che collega i fatti noti (es. precedenti o pendenze) al superamento della soglia reddituale.
  • Non è legittimo negare o revocare il beneficio esclusivamente sulla base di pendenze processuali o condanne non definitive: la presunzione di innocenza impone cautela e una motivazione accurata.
  • La motivazione del provvedimento deve essere completa, coerente e non apparente; la mancanza dell'anello logico tra elementi probatori e conclusione reddituale comporta annullamento per violazione di legge.
  • Il giudice deve valutare e menzionare i parametri previsti dall'art.96 comma 2 (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche, casellario) prima di desumere l'esistenza di redditi illeciti.
  • Il divieto di reformatio in peius vieta al giudice dell'opposizione di aggravare la posizione del ricorrente introducendo nuove ragioni di revoca non adottate dal primo giudice senza adeguata base procedurale.

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