Cassazione Civile, Ordinanza n. 04690/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un diniego di rimborso di somme versate a titolo di imposta di registro in relazione alla compravendita di un immobile. In un precedente giudizio, promosso dal venditore dell'immobile contro un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, era stato accolto il ricorso con sentenza passata in giudicato; gli odierni resistenti avevano partecipato a quel giudizio come interventori volontari ad adiuvandum. Dopo tale esito favorevole, essi avevano chiesto il rimborso di quanto versato, ma l'Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo relativo alla formazione di un giudicato interno sfavorevole ai contribuenti; il secondo per violazione dell'art. 1306 c.c., sostenendo l'erronea applicazione del giudicato favorevole ai contribuenti nonostante la loro partecipazione al giudizio in cui esso si era formato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, pur prendendo atto dell'omessa pronuncia del giudice d'appello, perché la questione giuridica sottostante era comunque infondata: l'interventore adesivo dipendente è soggetto agli effetti del giudicato e, nel caso concreto, gli odierni resistenti avevano un interesse qualificato a intervenire nel giudizio instaurato dal venditore, sicché potevano giovarsi dell'esito favorevole di quel processo e chiedere il rimborso dell'imposta versata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato integralmente rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della doglianza di nullità per omessa pronuncia.
È letto in chiave costituzionalmente orientata, consentendo alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma secondo, Cost.
È evocato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Viene applicato, anche nel processo tributario tramite il rinvio dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per affermare l'ammissibilità e l'utilità dell'intervento adesivo dipendente del terzo interessato.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l'applicazione al processo tributario delle norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 105 c.p.c.
La questione della sua violazione è stata prospettata nel secondo motivo, ma il motivo è rimasto assorbito dal rigetto del primo; la Corte valorizza comunque la possibilità per il terzo intervenuto di giovarsi del giudicato favorevole formatosi nel precedente giudizio.
Massime di principio
- In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito quando la questione giuridica sottostante sia infondata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- L'interventore adesivo dipendente subisce gli effetti riflessi del giudicato formatosi nel processo in cui è intervenuto; il suo intervento è giustificato dall'interesse a evitare conseguenze sfavorevoli derivanti dalla soccombenza della parte adiuvata.
- Nel processo tributario è ammissibile l'intervento adesivo dipendente, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili, quando il terzo abbia un interesse concreto e mediato all'esito della lite.
- Il soggetto che abbia partecipato come interventore adesivo dipendente al giudizio definito con l'annullamento dell'atto impositivo può giovarsi del giudicato favorevole ai fini della richiesta di rimborso della somma pagata per estinguere la pretesa tributaria.
- Quando la questione principale è risolta in senso sfavorevole al ricorrente, il motivo ulteriore strettamente dipendente resta assorbito.
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