Cassazione Penale, Sentenza n. 37679/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione dell'art. 192, comma 2 e 3, c.p.p. e travisamento della prova. Il ricorrente censurava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (Fogazza e Nicolosi) e l'asserita conoscenza, da parte di Scalia, del proposito omicidiario; sosteneva che le dichiarazioni erano discordanti, generiche e influenzate da attività istruttorie precedenti, che mancassero riscontri certi e che l'onere della prova del dolo gravasse sul pubblico ministero; affermava altresì di aver esercitato il diritto al silenzio e che la sua presenza nel bar fosse compatibile con spiegazioni innocenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità della valutazione di merito. Ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e coerente: le dichiarazioni dei due collaboratori sono state valutate come convergenti e riscontrate con intercettazioni, contatti telefonici, riscontri sui tempi e luoghi (la presenza del basista nel bar, le comunicazioni con il mandante Scimonelli, la scelta del giorno in cui la vittima sarebbe andata a firmare), e con le pronunce definitive nei processi nei confronti degli esecutori materiali e del mandante. La Cassazione ha escluso che si sia trattato di semplice valutazione congetturale o di vizio di motivazione tale da consentire la revisione in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto inapplicabile l'argomento del "dolo indeterminato" e ha condiviso la conclusione che Scalia fosse consapevole della finalità omicidiaria del suo ruolo di basista. Perciò il ricorso è inammissibile. Il provvedimento dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (con importi e modalità di liquidazione indicati), oltre agli oneri accessori.
Norme richiamate
art. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle dichiarazioni del concorrente/concorrente collaborante; la Corte ha applicato il principio della libertà del riscontro, ritenendo attendibili e reciprocamente riscontranti le dichiarazioni dei collaboratori, integrate da riscontri oggettivi (intercettazioni, contatti telefonici, circostanze dei fatti)
Norma che contempla l'aggravante della premeditazione; nella motivazione è stato valorizzato l'elemento della scelta mirata di tempo e luogo quale indice di premeditazione utilizzato nella valutazione della responsabilità e della pena
Criterio del convincimento "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ricondotto l'esame di legittimità al rispetto di tale canone, ritenendo che il convincimento del giudice di merito fosse logicamente fondato e non compromesso da errori di motivazione
art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
Circostanza attenuante per la collaborazione dei dichiaranti: Fogazza e Nicolosi hanno ottenuto la riduzione per la collaborazione, circostanza che ha inciso sulla valutazione della loro attendibilità
Norme sul patrocinio a spese dello Stato: la sentenza dispone la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio gratuito, con liquidazione da parte della Corte d'assise d'appello
principio giurisprudenziale sul vizio di motivazione
Riferimenti a consolidata giurisprudenza di legittimità (es. divieto di sindacare in cassazione valutazioni di merito se motivate e coerenti): la Corte ha applicato tali criteri per respingere il rilievo di motivazione insufficiente o contraddittoria
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori (concorrenti/resi collaboranti) possono essere decisive se risultano reciprocamente riscontranti e integrate da elementi oggettivi (intercettazioni, contatti, riscontri investigativi): il giudice di merito ha ampia libertà di valutazione purché la motivazione sia coerente e logica
- In Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione complessiva della prova già esaminata: il rimedio è inammissibile quando mira a proporre una lettura alternativa non basata su vizi formali o di legge della motivazione
- Il diritto al silenzio dell'imputato non esime l'accusa dall'onere della prova del dolo, ma il silenzio non è di per sé decisivo se esistono altri elementi che, letti in combinazione, indicano la consapevolezza dell'imputato
- Elementi di circostanza (parentela con soggetti criminali, ripetuti contatti telefonici dedicati, scelta di tempo/luogo coerente col piano criminoso) possono costituire riscontro probatorio rilevante, purché la valutazione sia esplicitata e non congetturale
- L'argomento del "dolo indeterminato" non è automaticamente applicabile: quando è dimostrabile la piena rappresentazione e volontà dell'azione del concorrente, il dolo può essere qualificato come diretto e riconosciuto
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