Cassazione Civile, Ordinanza n. 22392/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA relativa all’anno 2013, per omesso versamento dell’IVA esposta nel quadro VH del modello IVA/2014. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la disciplina nazionale che imponeva agli acquirenti di tartufi da raccoglitori occasionali l’emissione di autofattura, senza diritto alla detrazione dell’IVA, dovesse essere disapplicata per contrasto con il diritto unionale, con conseguente diritto della società alla detrazione dell’imposta iscritta a ruolo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, ma nelle more ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo che la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197 del 2022, regolarmente accolta e perfezionata con il pagamento integrale degli importi dovuti. Anche la società ha chiesto la cessazione della materia del contendere, affermando di aver integralmente pagato quanto dovuto in base alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto le istanze di entrambe le parti e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la definizione agevolata della lite tributaria ex L. n. 197 del 2022 era stata validamente perfezionata con accettazione dell’Agenzia delle entrate e pagamento integrale del dovuto. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare il motivo di ricorso. Le spese processuali sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
ai sensi dell’art. 46, comma 3
richiamato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario
definizione agevolata delle controversie
la definizione agevolata della controversia, se regolarmente presentata, accettata dall’Amministrazione e perfezionata con il pagamento integrale, determina la cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 109, legge n. 311/2004
norma sostanziale evocata nella lite originaria, relativa all’obbligo di autofattura per gli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali e alla negazione della detrazione IVA, ma non esaminata nel merito per intervenuta estinzione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia, quando risulti validamente perfezionata con accettazione dell’ufficio e integrale pagamento di quanto dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
- Una volta accertato il perfezionamento della definizione agevolata, ogni questione di merito già devoluta con il ricorso per cassazione diventa superflua e non necessita di esame.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte provvede a chiudere il processo senza pronunciarsi sul motivo di ricorso e regola le spese secondo le risultanze del caso concreto.
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