Cassazione Civile, Ordinanza n. 20735/2021 del 20/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 ai fini IRES, IRAP e IVA, con vari rilievi su costi ritenuti non competenti o non inerenti, interessi passivi non deducibili, sopravvenienze passive, minusvalenza su autovettura, passività inesistente e omessa contabilizzazione di ricavi. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso solo sul rilievo relativo ai ricavi; la Commissione tributaria regionale rigettò l'appello principale della società e accolse in parte quello incidentale dell'Ufficio. La società propose poi ricorso per revocazione avverso la sentenza regionale, che fu rigettato, e quindi ricorso per cassazione articolato in quattro censure: 1) omessa e insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per mancato esame dei fatti e dei documenti contabili; 2) violazione dell'art. 95, comma 3, d.P.R. 917/1986 per errata qualificazione delle spese di rappresentanza/rimborsi spese; 3) richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.; 4) domanda di condanna dell'Ufficio alle spese. La Corte, tuttavia, ha rilevato che la società non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la sospensione del termine per cassare a seguito della revocazione (provvedimento di sospensione, relativa istanza e comunicazione della sentenza di revocazione con le date), sicché non era possibile verificare la tempestività del ricorso, notificato quasi due anni dopo il deposito della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivamente proposto, rilevando che la ricorrente non aveva assolto l'onere di produrre la documentazione indispensabile a provare la sospensione del termine per impugnare conseguente al giudizio di revocazione. In mancanza di tale prova, il ricorso notificato il 19 maggio 2014 contro una sentenza depositata il 12 giugno 2012 è risultato evidentemente tardivo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come base del motivo di ricorso per omessa e insufficiente motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di deducibilità delle spese.
art. 95, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità delle spese di rappresentanza qualificate come rimborsi spese.
Richiamato per chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
art. 398, quarto comma, c.p.c.
La Corte afferma che, se il giudice della revocazione sospende il termine per proporre cassazione, il ricorrente deve documentare l'istanza, il provvedimento di sospensione e la comunicazione della sentenza di revocazione per consentire il controllo sulla tempestività.
Indicato come norma che consente la produzione documentale necessaria a provare i fatti rilevanti per la verifica della tempestività del ricorso.
Richiamato con riferimento al ricorso per revocazione fondato su errore di fatto.
Richiamato quanto alla facoltà dell'Agenzia delle Entrate di depositare memoria ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato con riferimento al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando il termine per proporre ricorso per cassazione sia stato sospeso dal giudice della revocazione, il ricorrente ha l'onere di produrre in cassazione la documentazione idonea a dimostrare l'istanza di sospensione, il provvedimento concessivo e la comunicazione della sentenza sulla revocazione, con le relative date, così da consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
- La mancata prova documentale della sospensione del termine determina l'impossibilità di verificare la tempestività del ricorso e può comportarne l'inammissibilità se il ricorso risulta, sulla base delle date emergenti, proposto oltre il termine ordinario.
- In sede di legittimità, il controllo preliminare sulla tempestività dell'impugnazione precede l'esame dei motivi di merito: se il ricorso è tardivo, le censure sulla motivazione o sulla violazione di legge restano assorbite.
- Laddove la parte ricorrente non svolga una difesa sostanziale nel giudizio di cassazione, può essere disposta la compensazione o la mancata liquidazione delle spese, ferma restando l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.
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