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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23657/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta societaria patrimoniale e documentale, rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualità di amministratore di fatto, sostenendo che la sentenza non avesse adeguatamente spiegato perché tale qualifica dovesse essere attribuita all'imputato e che le condotte contestate fossero in realtà riferibili esclusivamente all'amministratrice di diritto, sua madre nel frattempo deceduta; il secondo censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute negate con motivazione apparente. La Suprema Corte ha rilevato, tuttavia, che il ricorso era stato proposto tardivamente rispetto al termine di impugnazione, con conseguente inammissibilità. Ha inoltre osservato che il primo motivo era comunque aspecifico e non si confrontava con la motivazione di merito, la quale aveva valorizzato la continuazione dell'esercizio delle funzioni gestorie da parte dell'imputato, anche in co-gestione con la madre, nonché i rapporti con creditori e interlocutori commerciali della società fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge: ha calcolato il termine complessivo di impugnazione in 60 giorni, tenendo conto della scadenza del termine di deposito e dell'aumento di 15 giorni per l'assenza dell'imputato, e ha rilevato che il ricorso, depositato il 9 aprile 2025, era tardivo rispetto alla scadenza del 21 febbraio 2025. Ha altresì rilevato, in via aggiuntiva, che il primo motivo era aspecifico e infondato alla luce dei principi giurisprudenziali sull'amministratore di fatto, il quale può operare anche in concorso o coesistenza con l'amministratore di diritto ed è gravato degli obblighi connessi alla gestione societaria. È stata conseguentemente disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione

    viene richiamato per indicare il perimetro sintetico dell'esposizione dei motivi del ricorso

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la trattazione del ricorso nelle forme richiamate dalla Corte

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato per il termine di deposito della sentenza di appello e, quindi, per il calcolo del termine per impugnare

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    richiamato per l'aumento del termine di impugnazione in caso di assenza dell'imputato

  • art. 2639 cod. civ.

    la Corte lo utilizza per affermare che l'amministratore di fatto risponde degli obblighi gravanti sull'amministratore di diritto e può operare anche in concomitanza con quest'ultimo

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    richiamato per fondare la responsabilità omissiva dell'amministratore di fatto per l'inerzia consapevole rispetto ai doveri gestori

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente inammissibile alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come modifica dell'art. 616 c.p.p. in tema di condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine di impugnazione, anche se i motivi dedotti non risultano comunque specifici o idoneamente confrontati con la motivazione della decisione impugnata.
  • La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici di inserimento organico del soggetto nelle funzioni direttive della società in una o più fasi della gestione; tale accertamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e логica.
  • L'esercizio dei poteri tipici dell'amministratore di fatto non esige esclusività e può coesistere con l'attività di altri soggetti formalmente o sostanzialmente coinvolti nella gestione societaria.
  • In materia fallimentare, l'amministratore di fatto è gravato dell'intera gamma dei doveri dell'amministratore di diritto e risponde penalmente anche per omissione consapevole rispetto agli obblighi gestori, ove sussistano gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi.
  • La tardività del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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