Cassazione Penale, Sentenza n. 11743/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura della custodia in carcere. Addebiti provvisori: 1) partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 TU stupefacenti) aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la 'Società foggiana', con ruolo di componente della catena di spaccio (capo 1); 2) ricezione e vendita di cocaina per complessivi 500 g/mese dietro corrispettivo (capo 65). Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto quattro motivi: i primi tre contestano la sussistenza dei gravi indizi ex art. 192 c.p.p., la mancanza di stabile adesione/affectio societatis e la dedotta apoditticità nella qualificazione mafiosa; il quarto contesta le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo l'insussistenza di esigenze attuali e la possibilità di misure meno afflittive, considerato il tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi come manifestamente infondati, ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato dichiarazioni di tre collaboratori, intercettazioni e un appunto sequestrato (la "lista") per fondare la gravità indiziaria sia in ordine all'associazione sia alla cessione di stupefacenti. Ha inoltre condiviso l'applicazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa sulla base della consapevolezza della finalità agevolatrice. Tuttavia il quarto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Bari per un nuovo giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura in corso, evidenziando la necessità di elementi concreti e attuali a presidio del rischio di reiterazione, soprattutto in presenza di fatti risalenti nel tempo e di un ruolo non apicale. Si segnala che la custodia in carcere era stata sostituita con arresti domiciliari il 10/01/2024, ma la pronuncia resta rilevante perché contestava in radice l'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU stupefacenti)
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stata utilizzata per inquadrare l'addebito associativo a carico dell'indagato.
Richiamata come aggravante in riferimento al "metodo mafioso" e alla finalità di agevolare associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per consapevolezza della finalità agevolatrice.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disciplina la cessione illecita di sostanze stupefacenti; è la norma di riferimento per il capo 65 (cessione/ricettazione di cocaina).
Rilevato in relazione alla concorso di persone nel reato di cui al capo 65; inquadra la responsabilità per fatti commessi in concorso.
Riferita dalla difesa in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e della cosiddetta "chiamata di correo"; la Corte ha ritenuto che non sussista vizio nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Norma richiamata in tema di misure cautelari per reati indicati nel comma 3; la Corte osserva che, pur esistendo presunzioni, la sussistenza delle esigenze cautelari per fatti remoti richiede specifici elementi di attualità.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 6 n. 42937/2021; Sez. 1 n. 30233/2016; Sez. U n. 8545/2019; Sez. 6 n. 3096/2017; Sez. 2 n. 23801/2021)
Richiami dottrinari e giurisprudenziali su: non rilevanza della durata temporale purché emergano elementi di sistema per l'affectio societatis; sulla partecipazione attraverso stabile rapporto di fornitura; sulla comunicazione dell'aggravante mafiosa per la consapevolezza dell'agevolazione; e sul principio secondo cui per reati associativi con fatti remoti le esigenze cautelari devono essere desunte da elementi attuali e specifici, tenendo conto del "fattore tempo" e della natura autocustodiale degli arresti domiciliari.
Massime di principio
- La gravità indiziaria per il reato associativo può essere fondata su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e elementi documentali (es. liste), e non è esclusa dalla breve durata dell'osservazione purché emerga un sistema collaudato cui gli agenti si riferivano.
- La circostanza aggravante dell'agevolazione di associazioni mafiose si applica anche al concorrente consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal sodalizio, indipendentemente dall'animus diretto a supporto mafioso.
- Quando le condotte contestate sono remote nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari per misure gravose (in particolare la custodia in carcere) richiede elementi di fatto concreti e attuali che dimostrino il rischio di reiterazione; la sola riproposizione delle accuse storiche e precedenti condanne non sempre è sufficiente.
- La conversione della misura custodiale in arresti domiciliari non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione: il giudice deve valutare il "fattore tempo" e l'effetto autocustodiale del regime domiciliare nella prognosi di pericolosità.
- Per la difesa in casi analoghi è strategico documentare l'assenza di elementi attuali di pericolosità (attività lavorativa stabile, assenza di contatti con il circuito criminale, elementi di reinserimento) e sollevare specifiche questioni circa la attualità delle esigenze cautelari.
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