Cassazione Civile, Ordinanza n. 00324/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore inquadrato nel parametro 175 del CCNL autoferrotranvieri aveva agito per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore, in via principale nel parametro 210 e in subordine nei parametri 205 o 193, per il periodo 1.6.2008-30.9.2009, con conseguenti differenze retributive. In primo grado la domanda era stata respinta anche per prescrizione quinquennale; in appello la Corte territoriale ha escluso la prescrizione e ha ritenuto provato, tramite testimonianze, lo svolgimento di mansioni riconducibili al parametro 205, ma ha negato il diritto all’inquadramento superiore per mancanza di un ordine scritto del direttore o di una disposizione di servizio scritta, richiesti dalla disciplina speciale del rapporto autoferrotranviario. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo deduceva violazione di norme e dei contratti collettivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse rigettato la domanda principale senza esaminare correttamente la richiesta di parametro 210 e senza considerare che non vi era stata rinuncia alla domanda principale; con il secondo lamentava falsa applicazione dell’art. 18 dell’All. A al r.d. n. 148/1931, sostenendo che la normativa speciale e la giurisprudenza consentissero il riconoscimento della qualifica superiore anche in presenza dello svolgimento di fatto delle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non attinente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva rigettato la domanda principale sul parametro 210, ma aveva ritenuto delimitata in appello la domanda al parametro 205 in base alle note di trattazione scritta; inoltre il ricorrente non aveva trascritto il contenuto di tali note né prodotto il CCNL in modo autosufficiente. Il secondo motivo è stato rigettato, perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato la disciplina speciale degli autoferrotranvieri: per il riconoscimento dell’inquadramento superiore non basta lo svolgimento di fatto delle mansioni, ma occorre, tra l’altro, un ordine scritto del direttore o una disposizione di servizio scritta; nel caso concreto tale prova mancava e l’accertamento di merito sul punto era insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere coerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la deduzione del vizio deve inoltre essere correttamente incanalata nel pertinente vizio di legittimità, senza confondere violazione di legge e omesso esame.
art. 112 c.p.c.
La censura contro un presunto errato contenuto della domanda o delle note difensive avrebbe dovuto essere veicolata come error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 18 dell’All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
Nel rapporto degli autoferrotranvieri il riconoscimento di mansioni/qualifica superiore è subordinato alla sussistenza di un ordine scritto del direttore o di una disposizione di servizio scritta; lo svolgimento di fatto non è di per sé sufficiente.
artt. 1 e 18 dell’All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
La disciplina speciale del personale dei pubblici servizi di trasporto continua a regolare il passaggio a mansioni superiori e non è sostituita dall’art. 2103 c.c.
art. 2103 c.c.
Non si applica, in via diretta, al rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinati dal r.d. n. 148/1931.
L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 1
Non ha abrogato la disciplina speciale del r.d. n. 148/1931 richiamata dalla Corte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una statuizione che questi non ha effettivamente reso.
- Quando si deduce che il giudice d’appello abbia erroneamente interpretato il contenuto di un atto difensivo o di una nota processuale, la censura va prospettata come violazione dell’art. 112 c.p.c. e non come semplice violazione di legge sostanziale, con rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
- Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri lo svolgimento di mansioni superiori non comporta automaticamente il riconoscimento della qualifica superiore: la disciplina speciale richiede i presupposti formali previsti dal r.d. n. 148/1931, tra cui l’ordine scritto o la disposizione di servizio scritta.
- Il lavoratore che chiede il superiore inquadramento deve allegare e provare i fatti costitutivi rilevanti anche sotto il profilo della disciplina speciale applicabile, inclusa la sussistenza dei presupposti formali e organizzativi richiesti per la promozione.
- L’accertamento di fatto della mancanza di un ordine scritto o di una disposizione di servizio scritta, nonché della concreta mansione svolta, è rimesso al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente.
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