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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16080/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Foggia) che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Nei giudizi di primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento di avvisi d'accertamento (Irpef, Irap, Iva) relativi agli anni 2004-2007, dove l'Amministrazione aveva ricalcolato il reddito sulla base di indagini bancarie. In cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, che l'appello dell'Amministrazione fosse stato notificato nullamente e che perciò egli fosse rimasto contumace senza conoscenza del processo d'appello; sosteneva quindi l'ammissibilità tardiva del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Il termine semestrale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (applicabile anche al giudizio tributario ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992) era scaduto; il ricorrente aveva spedito la notificazione del ricorso per cassazione molto oltre il termine. L'eccezione dell'assenza di notifica dell'appello è stata rigettata perché la controricorrente ha documentato la spedizione e gli avvisi di ricevimento (con firme) relativi alle raccomandate di notifica dell'appello al contribuente e al suo difensore, dimostrando la conoscenza dell'impugnazione e del processo. La Corte ha altresì precisato che la parte contumace che invoca l'applicazione dell'art. 327, secondo comma, deve dimostrare sia la nullità della notificazione sia che, in conseguenza di tale nullità, non ha potuto conoscere l'atto/processo. Spese a carico del ricorrente (liquidate in Euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e possibile ulteriore contributo unificato secondo art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma evocata come base normativa per i motivi di cassazione (denuncia di violazione di norme di diritto). È stata richiamata come criterio di deduzione dei motivi, ma la Corte non ha esaminato nel merito i motivi per la declaratoria di inammissibilità per tardività.

  • art. 327, cod. proc. civ.

    «Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.»

    Termine semestrale per proporre impugnazione contro sentenza non notificata; il secondo comma consente il ricorso tardivo solo se la parte contumace prova la nullità della notificazione e che, per quel vizio, non ha potuto conoscere il processo. La Corte ha applicato questo principio rigettando la tesi del ricorrente perché l'Amministrazione ha dimostrato la notifica e la conoscenza.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    «Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.»

    Nel processo tributario si applicano le regole civili sul termine semestrale e sulla deroga per la parte contumace; la Corte ha ribadito che la parte che invoca la deroga deve dimostrare sia la nullità della notificazione sia la mancata conoscenza del processo.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La parte contumace che intende proporre ricorso tardivo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (applicabile anche al giudizio tributario tramite art. 38 d.lgs. 546/1992) deve provare due cose: (a) la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo; e (b) che, per effetto di tale nullità, non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del processo. Entrambi gli elementi sono necessari.
  • La produzione di documentazione di spedizione e degli avvisi di ricevimento (raccomandata con ricevuta firmata e timbro postale) costituisce prova efficace della notifica e della conoscenza dell'impugnazione; detta prova può neutralizzare la doglianza di nullità e di mancata conoscenza.
  • Eventuali vizi della notificazione dell'appello che non abbiano impedito effettivamente la conoscenza del processo si trasformano in vizi della sentenza impugnabile nei termini ordinari (termine semestrale) e non giustificano la rimessione in termini per tardività.
  • Nei giudizi tributari è essenziale verificare e documentare tempestivamente la ricezione delle comunicazioni di udienza e della sentenza: la mancata tempestiva impugnazione di una sentenza che si ritenga viziata per notifica dà luogo, in mancanza di prova della mancata conoscenza, all'inammissibilità dei successivi rimedi.
  • Le spese seguono la soccombenza: la parte che propone ricorso in cassazione tardivo o manifestamente inammissibile può essere condannata a rifondere le spese e a versare gli oneri connessi al contributo unificato.

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