Cassazione Penale, Sentenza n. 10152/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che la qualifica dell'institoria (istitore) dovesse essere intesa come rapporto di lavoro subordinato; il credito per lavoro subordinato sarebbe stato privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis n.1 cod. civ., sicché i pagamenti ricevuti non potevano costituire bancarotta preferenziale. Da ciò, secondo il ricorrente, sarebbe dovuta conseguire una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato con evidenza 'ictu oculi' la natura subordinata del rapporto e non avesse provato che i pagamenti non avessero leso la par conditio creditorum. Inoltre la questione poteva e doveva essere dedotta in appello e non lo è stata, ulteriore motivo di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Conseguentemente il provvedimento di reato prescritto e la riqualificazione operati dalla Corte d'appello restano impregiudicati e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come fondamento del privilegio per crediti da lavoro subordinato dell'istitore; la Corte ha rilevato che la subordinazione non emerge con assoluta evidenza e che la semplice pretesa non dimostra il privilegio invocato
Norma sulla pronuncia liberatoria nel caso di estinzione del reato; la Corte conferma che per applicarla occorre che l'assenza del fatto, la non imputabilità o l'inidoneità penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile ('ictu oculi')
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui questioni che potevano essere dedotte in appello e non lo sono state costituiscono motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Riferimento alla disciplina emergenziale della celebrazione del giudizio di cassazione e alla discussione orale; la istanza di discussione orale è stata presentata tardivamente e quindi priva di effetti
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 17 (convertito)
Richiamato come norma di proroga della disciplina emergenziale relativa alle udienze in Cassazione
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 35490/2009 - Tettarnanti)
Principio richiamato secondo cui la pronuncia liberatoria in presenza di causa estintiva è possibile solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza emergono dagli atti con assoluta evidenza ('ictu oculi')
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 33030/2023 - D'Ambrosio)
Richiama il limite del ricorso per cassazione che deduce la mancata pronuncia assolutoria: occorre dimostrare l'evidenza della prova di innocenza mediante mera constatazione
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 18069/2022 - Grosso)
Sottolinea che censure che richiedono approfondimenti di merito sono incompatibili con l'ammissibilità del ricorso quando è in gioco l'art. 129 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, per ottenere una pronuncia liberatoria ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. il ricorrente deve dimostrare l'assenza del fatto, la mancata commissione o l'inidoneità penale con evidenza 'ictu oculi' dagli atti; valutazioni che richiedono accertamenti non consentono l'assoluzione e rendono il ricorso inammissibile
- La qualifica di institore non implica automaticamente un rapporto di lavoro subordinato: la subordinazione va provata e non può essere semplicemente postulata nel ricorso
- Per escludere la natura di bancarotta preferenziale di pagamenti effettuati prima del fallimento è necessario dimostrare che quei pagamenti non hanno leso la par conditio creditorum e/o che il credito ricevuto era effettivamente privilegiato; supposizioni generiche non sono sufficienti in cassazione
- Questioni di diritto o di fatto che potevano essere sollevate e dedotte in grado di appello e non lo sono state possono costituire motivo autonomo di inammissibilità del ricorso per cassazione
- Istanza tardiva di discussione orale o adesione ad astensioni collettive presentate tardivamente in Cassazione sono prive di efficacia ai fini della trattazione dell'udienza
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