Cassazione Civile, Ordinanza n. 24979/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, contestando il riconoscimento di una somma pari a 25 euro per spese vive non documentate. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse equivocato il contenuto dell'unico motivo di opposizione, poiché la contestazione non riguardava la sola eccessività dell'importo ma la debenza stessa della voce di spesa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e ss. del D.P.R. n. 115 del 2002, assumendo che le spese di dattilografia dell'elaborato peritale non fossero ripetibili perché la relazione era stata depositata telematicamente. L'I.N.P.S. ha resistito e ha eccepito la tardività del ricorso e l'inammissibilità del proprio controricorso; la ricorrente ha anche chiesto la trattazione in udienza pubblica.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dell'I.N.P.S. ritenendo tempestivo il ricorso, poiché il termine lungo ex art. 327 c.p.c. andava calcolato tenendo conto della sospensione feriale, e ha ritenuto ammissibile il controricorso dell'I.N.P.S. quale parte necessaria del giudizio di merito. Ha poi dichiarato inammissibili i due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, rilevando che il Tribunale aveva correttamente applicato il principio secondo cui la nota spese del consulente deve essere specifica e documentata quanto alle spese documentabili, ma non necessariamente per quelle insite nella presentazione dell'elaborato o comunque riconducibili a costi di trasporto o ad altre spese vive di modesta entità. La Corte ha richiamato un precedente di legittimità e ha ritenuto applicabile il medesimo ragionamento alla fattispecie, osservando anche che la somma riconosciuta era molto contenuta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente come violato per asserita lesione del contraddittorio nella lettura del motivo di opposizione.
Invocato dalla ricorrente come violato per asserita pronuncia su domanda o motivo diverso da quello effettivamente proposto.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle allegazioni e della prova sulle spese del consulente.
Invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova circa la debenza delle spese del consulente.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50 e ss.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la non ripetibilità di talune spese di dattilografia per l'elaborato peritale depositato telematicamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La nota spese del consulente tecnico d'ufficio deve essere specifica e distinguere tra spese documentate e spese non documentabili; per queste ultime non è sempre necessaria una prova documentale, quando si tratta di costi insiti nella redazione e presentazione dell'elaborato o di spese verosimilmente connesse all'incarico.
- Spese di modesta entità, ragionevolmente riferibili alla predisposizione dell'elaborato peritale o all'uso di strumenti di trasmissione informatica, possono essere liquidate anche in assenza di documenti giustificativi specifici.
- Nel giudizio di cassazione, la parte necessaria del giudizio di merito che abbia ricevuto notificazione del ricorso può legittimamente resistere con controricorso anche se non propone ricorso incidentale.
- Il termine lungo per impugnare va calcolato computando la sospensione feriale dei termini processuali.
- Le censure che mirano a contestare la liquidazione di spese vive del consulente sono inammissibili se non si confrontano con il principio per cui alcune spese, per loro natura, possono considerarsi documentate in re ipsa o comunque non richiedono fattura o ricevuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24757/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24758/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24760/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24774/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24776/2021 del 15/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →