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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35071/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, per contestazione reciproca con altra persona, dei reati di detenzione/cessione di stupefacenti in forma aggravata e di estorsione aggravata. Nel ricorso sono stati dedotti cinque motivi, tutti diretti contro la motivazione della decisione di merito: i primi tre, compreso un vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63, co. 2, e 191, commi 1 e 2, c.p.p., miravano a contestare l’utilizzabilità di dichiarazioni e la disciplina applicata dal giudice di merito, assumendo una ricostruzione ritenuta dalla Cassazione incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata; gli ultimi due censuravano l’attendibilità del testimone principale e la qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come violenza privata, chiedendo la riqualificazione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi reiterativi di doglianze già esaminate in appello, quindi aspecifici e meramente apparenti, oltre che manifestamente infondati nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano per la maggior parte ripetitive rispetto a quelle già dedotte in appello e già disattese, quindi prive di specificità; ha inoltre escluso la fondatezza delle censure sulla violazione di legge processuale, richiamando la corretta applicazione dell'art. 197-bis, co. 2, c.p.p. rispetto ai contraenti di una cessione tipica di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, nonché sulla motivazione in ordine all'attendibilità del teste e alla configurabilità dell'estorsione anziché della violenza privata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come norma incriminatrice relativa alla cessione tipica di stupefacenti, rispetto alla quale è stata ritenuta applicabile la disciplina processuale menzionata dalla Corte d'appello

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato quale aggravante del reato in materia di stupefacenti contestato al ricorrente

  • art. 629 c.p.

    richiamato come norma che descrive il fatto estorsivo ritenuto correttamente configurato dai giudici di merito

  • art. 61 c.p.

    richiamata come circostanza aggravante contestata unitamente all'estorsione

  • art. 610 c.p.

    richiamato solo come diversa qualificazione giuridica invocata dal ricorrente, poi esclusa in favore dell'estorsione

  • art. 63 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per censurare la disciplina processuale applicata, ma ritenuto inconferente e infondato

  • art. 191 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità della prova; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

  • art. 197-bis c.p.p.

    ritenuto correttamente applicabile ai contraenti di una cessione tipica ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da puntuale specificità e da effettiva confutazione della motivazione impugnata.
  • La violazione della disciplina sull'inutilizzabilità o sull'utilizzazione di dichiarazioni rese nel procedimento va prospettata in modo coerente con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata; ricostruzioni interpretative incompatibili con tali parametri sono manifestamente infondate.
  • La valutazione di attendibilità della fonte testimoniale è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante; quando il giudice di merito indica coerenza intrinseca, riscontro esterno e convergenza tra dichiarazioni dibattimentali e dichiarazioni rese in indagini, la censura non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
  • La distinzione tra estorsione e violenza privata dipende dalla presenza degli elementi tipici della condotta estorsiva; se la motivazione di merito espone tali elementi, la riqualificazione invocata in sede di legittimità non può essere accolta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità o manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEstorsioneViolenza privataImpugnazioni
RamiStupefacentiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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