Cassazione Penale, Sentenza n. 1441/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bocci impugnava la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che lo condannava per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.), con revoca della patente per ritenuta recidiva nel biennio sulla base di una precedente violazione del 15/12/2019. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: dal certificato penale non risultava una precedente sentenza di condanna, quindi la recidiva non poteva essere dichiarata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla revoca della patente: ha annullato la parte della sentenza che disponeva la revoca della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Pistoia affinché determini la durata della sospensione della patente (che per l'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. va da 1 a 2 anni) e disponga la sospensione dell'efficacia di tale provvedimento fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità già sostitutivo della pena. Se il lavoro di pubblica utilità avrà esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione accessoria della sospensione.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena può essere impugnata in relazione all'applicazione o omissione di sanzioni amministrative accessorie.
Riferimento normativo collegato all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro decisioni di patteggiamento che riguardano sanzioni amministrative accessorie.
Norma che legittima il ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il ricorso per le sanzioni amministrative accessorie dopo il patteggiamento.
art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.
Testo che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente per guida in stato di ebbrezza; per la fattispecie lett. c) la sospensione ha durata da 1 a 2 anni.
Prevede che, quando la pena è sostituita con lavoro di pubblica utilità, la sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria può essere collegata alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità e che l'esito positivo può comportare estinzione del reato e riduzione della sanzione accessoria.
Criteri specifici per la determinazione della durata della sospensione della patente; la Corte richiama che la commisurazione della sospensione deve seguire i parametri di questo articolo e non i criteri generali dell'art. 133 c.p.
Norma sui criteri generali di commisurazione della pena; richiamata per escluderne l'applicazione ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Massime di principio
- La recidiva nel biennio ai fini delle sanzioni accessorie per guida in stato di ebbrezza va valutata con riferimento alla data del passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna, non alla data di commissione del precedente fatto.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche per censurare l'erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in sentenze di patteggiamento.
- In assenza di precedente condanna passata in giudicato non può essere dichiarata la recidiva e non può essere revocata la patente per tale motivo; va applicata la sanzione amministrativa prevista (sospensione) nei limiti normativi.
- La durata della sospensione della patente per art. 186 c.d.s. deve essere determinata secondo i parametri di cui all'art. 218, comma 2 c.d.s., e non secondo i criteri generali di cui all'art. 133 c.p.
- Quando la pena è sostituita con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione accessoria fino alla verifica dell'esito del lavoro; l'esito positivo può comportare estinzione del reato e riduzione della sanzione accessoria.
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