Cassazione Civile, Ordinanza n. 20699/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio, nel quale la mutuataria sosteneva che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, dovesse essere incluso anche il premio di una polizza assicurativa stipulata in connessione con l’erogazione del credito. In primo grado era stata ravvisata l’usurarietà degli interessi applicati; il giudice d’appello, invece, ha accolto l’impugnazione della finanziaria ritenendo che, per effetto del principio di simmetria e delle istruzioni della Banca d’Italia vigenti ratione temporis, quel costo assicurativo non dovesse essere computato nel TEG, anche perché non previsto dalle istruzioni di rilevazione del TEGM. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) errata esclusione del premio assicurativo dal costo del finanziamento, poiché la polizza era necessariamente inerente al credito; 2) errata applicazione del principio di simmetria, invocato come ostativo alla inclusione del costo assicurativo; 3) errata affermazione che l’eventuale illegittimità delle istruzioni della Banca d’Italia impedisse l’applicazione dell’art. 644 c.p., sostenendosi che il vizio delle istruzioni non si estende ai decreti ministeriali; 4) errata esclusione del costo dell’assicurazione dal novero delle remunerazioni da considerare, nonostante la sua obbligatorietà ex art. 54 d.P.R. 180/1950.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente tutti e quattro i motivi, perché tutti diretti a contestare il medesimo assunto della sentenza impugnata. Ha ribadito che, ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, devono essere computate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, purché collegate alla concessione del credito; il collegamento può essere provato con ogni mezzo e si presume quando la spesa assicurativa è contestuale all’erogazione del mutuo. Ha inoltre affermato che le istruzioni della Banca d’Italia non vincolano l’interpretazione giudiziale e che la mancata inclusione di una voce di costo nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non impedisce di considerarla nella verifica dell’usura, ma semmai impone di disapplicare il decreto illegittimo. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Belluno in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Ai fini della determinazione del tasso usurario si devono conteggiare commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate alla erogazione del credito; nel caso delle spese di assicurazione è sufficiente il collegamento con la concessione del credito, che può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume se la spesa è contestuale al finanziamento.
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108
È richiamata come parametro rispetto al quale si valutano le istruzioni della Banca d’Italia e i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM.
art. 54 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
La ricorrente lo invoca per sostenere l’obbligatorietà della copertura assicurativa connessa alla cessione del quinto, circostanza rilevante nel computo del costo del finanziamento.
È richiamato solo come esempio storico di modifica normativa che ha inciso sulla rilevazione di alcune voci di costo nei decreti ministeriali.
Conversione del d.l. 185/2008; richiamata nel medesimo contesto della rilevazione del TEGM.
d.m. maggio 2009
È indicato come termine fino al quale non risultavano rilevati i costi assicurativi ai fini del TEGM; tale mancata rilevazione non esclude il loro computo ai fini della soglia usuraria.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’usurarietà di un finanziamento devono essere considerati tutti i costi che risultino collegati alla concessione del credito, ivi comprese le spese di assicurazione, quando tale collegamento sia dimostrato o presunto per la contestualità con l’erogazione.
- La mancata inclusione di una voce di costo nelle istruzioni della Banca d’Italia o nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non esclude, di per sé, che quella voce debba essere computata nel singolo rapporto ai fini della soglia usuraria; in tal caso il giudice ordinario deve verificare la conformità degli atti amministrativi alla legge e, se del caso, disapplicarli.
- Il principio di simmetria invocato in materia di calcolo dei tassi non opera come limite generale alla considerazione delle spese collegate al credito, quando la legge impone di includere ogni commissione, remunerazione o spesa connessa all’erogazione del finanziamento.
- Quando una polizza assicurativa è funzionale e connessa al finanziamento, il relativo premio non può essere automaticamente escluso dal costo complessivo del credito solo perché non rilevato nei parametri amministrativi di mercato.
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