Cassazione Civile, Ordinanza n. 28976/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il proprietario di alcuni immobili ha impugnato una cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno d'imposta 2014 emessa dal consorzio. Nei gradi di merito il ricorso è stato respinto e la commissione tributaria regionale ha confermato la pretesa. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli immobili non rientrassero nel perimetro di contribuenza; con il secondo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare il mancato beneficio gravasse sul consorzio e che comunque egli avesse provato, tramite relazione tecnica, l'assenza di opere di bonifica; con il terzo ha nuovamente prospettato violazione dell'art. 2697 c.c. come error in procedendo, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'assenza di beneficio; con il quarto ha denunciato violazione della disciplina sui contributi consortili, contestando l'affermazione secondo cui il contributo non dipenderebbe da specifici lavori eseguiti sul singolo fondo e ribadendo che mancavano interventi utili sui fossi relativi ai suoi beni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, rilevando, da un lato, la doppia conforme e il mancato assolvimento degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dall'altro la sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti di merito sotto la veste di vizio motivazionale o processuale. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, chiarendo che la censura mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e che, in tema di contributi di bonifica, una volta accertata l'inclusione dei fondi nel perimetro e l'esistenza di un piano di classifica, il beneficio si presume e la prova contraria grava sul contribuente. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il presupposto impositivo dei contributi consortili è il beneficio fondiario specifico derivante dalle opere di bonifica, inteso anche come fruibilità concreta, e non la prova dell'esecuzione di specifici interventi su singoli fossi o sul singolo immobile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro della censura di violazione di legge, ma la Corte osserva che la doglianza non può risolversi in una rivalutazione dei fatti di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per prospettare un error in procedendo, ma la Corte rileva che la censura riproponeva sostanzialmente un vizio motivazionale/fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo riformulato dalla riforma del 2012, non è utilizzabile per censurare il doppio conforme senza specificare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
In caso di doppia conforme, limita la proponibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda e la loro collocazione processuale, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato in connessione con l'onere di depositare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
La sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuta le prove e attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre.
La sua violazione si configura se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non per contestare la valutazione delle prove.
Consente al giudice di attribuire diversa forza di convincimento alle prove raccolte; non è violato per il solo fatto che il giudice privilegi alcune prove rispetto ad altre.
art. 11 r.d. n. 215 del 1993
È richiamato per la disciplina dei contributi consortili di bonifica; la Corte ribadisce che il contributo si fonda sul beneficio fondiario specifico derivante dalle opere di bonifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di porre a carico del ricorrente soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, sotto la veste del vizio di motivazione, della violazione di legge o dell'error in procedendo non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di fatto della sentenza di primo grado e di quella di appello.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento delle censure e della loro collocazione nel processo; l'omissione di tale specificazione comporta inammissibilità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non quando la censura investe la valutazione del materiale istruttorio o la maggiore attendibilità accordata ad alcune prove.
- In tema di contributi consortili di bonifica, quando i fondi sono inclusi nel perimetro di contribuenza e vi è un piano di classifica approvato, il beneficio fondiario specifico si presume e spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'insussistenza del beneficio.
- Il beneficio che legittima il contributo di bonifica non coincide con l'esecuzione di uno specifico intervento sul singolo immobile, ma può consistere anche nella concreta fruibilità delle opere di difesa idraulica e nel vantaggio che esse arrecano al fondo.
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