Cassazione Penale, Sentenza n. 35689/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato (art. 110 c.p., art. 12, commi 3 lett. a) d) e 3-ter lett. b) d.lgs. n. 286/1998). Motivi principali: (1) contestazione della validità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese da due migranti in sommarie informazioni per omissione delle generalità dell'interprete nei verbali (richiamando art. 115 disp. att. c.p.p.), con la conseguente esclusione di tali dichiarazioni e quindi carenza dei gravi indizi di colpevolezza; (2) censura sulla presunta erronea valorizzazione di conversazioni WhatsApp non adeguatamente descritte dagli operanti e mancanza di elementi di riconoscimento fotografico; (3) di Aliaj, ulteriore motivo relativo all'adeguatezza delle esigenze cautelari: richiesta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in luogo della carcerazione, sul presupposto della sua incensuratezza e di un domicilio idoneo.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'omessa indicazione delle generalità dell'ausiliario/interprete nei verbali costituisca un'irregolarità che può incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni ma non determina automaticamente la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse, alla luce della giurisprudenza consolidata; pertanto le dichiarazioni dei migranti sono state comunque valutate. La Corte ha confermato la valutazione globale degli elementi indizianti operata dal Tribunale (osservazioni di polizia, corrispondenze di veicoli, conversazioni tra i due indagati, riscontri sulle condotte dei migranti e denaro trovato), ritenendoli idonei a formare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso l'argomentazione del Tribunale che la gravità della condotta (trasporto organizzato di numerosi migranti con modalità professionali e finalità di lucro) e i collegamenti stabili con organizzazioni dedite al traffico di migranti giustificano la custodia in carcere e l'esclusione di misure meno afflittive. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
indica la concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi consentissero di ritenere la partecipazione di entrambi al progetto criminoso.
art. 12, commi 3 lett. a) d) e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/1998
norme che configurano le aggravanti per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi compatibili con le aggravanti (più persone, finalità di lucro, modalità organizzative).
criterio legale sui "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il complesso degli elementi raccolti soddisfacesse tale requisito.
art. 115, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
disciplina il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria e la indicazione delle persone coinvolte; la Corte ha osservato che l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete configura un'irregolarità ma non una nullità automatica.
prevede le ipotesi di nullità specifiche relative a determinate operazioni; la Corte ha ricordato che la sanzione della inutilizzabilità è prevista solo per i casi tassativamente indicati da questa norma.
riferimento alla nullità per "incertezza assoluta" circa le persone intervenute negli atti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che la configura solo in casi particolari non riscontrati qui.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
criterio relativo alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato); la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo concreto di reiterazione in ragione dei collegamenti organizzativi e della finalità di lucro.
norma che dispone la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di rigetto; applicata dalla Corte.
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
riferimento formale agli adempimenti di trasmissione all'ufficio competente; la Corte dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- L'omessa indicazione delle generalità dell'interprete o dell'ausiliario nei verbali di polizia giudiziaria costituisce un'irregolarità che può influire sull'attendibilità delle dichiarazioni ma non determina automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità delle stesse, salvo i casi tassativamente previsi dalla legge.
- Il giudice valuta globalmente la piattaforma indiziaria: singoli elementi parziali o non perfetti possono essere integrati e valorizzati congiuntamente se nel loro complesso offrono gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.
- L'appello sulla motivazione cautelare non può limitarsi ad affermazioni generiche: il giudice deve motivare la sussistenza delle esigenze cautelari, ma la carcerazione può essere confermata quando emergono elementi di gravità, organizzazione professionale della condotta e rischio concreto di reiterazione, anche se il ricorrente è formalmente incensurato.
- I vizi formali nei verbali devono essere contestati con precisione e documentazione: accuse generiche sull'assenza di indicazioni non sono sufficienti per ottenere l'esclusione delle dichiarazioni, soprattutto se gli atti o altri riscontri consentono di ricostruire le partecipazioni.
- Il giudice di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito degli elementi di prova se la motivazione del provvedimento impugnato non risulta manifestamente illogica o contraddittoria.
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