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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22672/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di conferma della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 5 anni), denunciando violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n.159/2011 e motivazione apparente. Si è sostenuto che la Corte d'appello aveva fondato la decisione esclusivamente su elementi desunti da una sentenza penale del procedimento n. 2239/2014 DDA (con contestazioni di tipo associativo riferite a Mazzotta Salvatore) e su fatti risalenti, che non potevano comprovare l'attualità della pericolosità sociale del proposto; mancava, secondo il ricorrente, una motivazione che dimostrasse la persistenza della pericolosità alla data del decreto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e che non fosse configurabile un vizio di motivazione tale da rendere il provvedimento inesistente o meramente apparente. La Corte d'appello aveva adeguatamente richiamato precedenti condanne e fatti (tra cui condanna per 416-bis, estorsioni, reati in materia di armi e stupefacenti, e una condanna definitiva per estorsione) e rilevato elementi di continuità delle condotte fino al 2019 (misura cautelare in carcere), giustificando l'attualità della pericolosità. Perciò la decisione di merito è stata ritenuta motivata e confermata. Inoltre la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare C 3.000,00 alla Cassa delle ammende per inammissibilità dolativamente colpevole

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (art. 4)

    Richiamata quale norma regolatrice delle misure di prevenzione; il ricorrente denunciava violazione dell'art. 4 nella motivazione del provvedimento di prevenzione

  • D.Lgs. n. 159/2011 (art. 10, comma 2)

    Impone l'obbligo di motivare il decreto di rigetto in sede di appello: la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo motivazionale

  • D.Lgs. n. 159/2011 (art. 10, comma 3)

    Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; principio decisivo per l'inammissibilità del ricorso

  • Legge 27/12/1956 n. 1423 (art. 4)

    Norma storica richiamata a supporto del quadro normativo sulle pronunce di prevenzione (richiamata dalla giurisprudenza come antecedente normativo)

  • Legge 31/05/1965 n. 575 (art. 3-ter, secondo comma)

    Richiamata per nessi normativi con la disciplina delle misure di prevenzione; conferma il principio dell'applicazione limitata del sindacato di legittimità

  • Codice penale (art. 416-bis)

    I reati di associazione di tipo mafioso e le aggravanti collegate sono stati fatti salienti dalla Corte di appello come elementi comprovanti la pericolosità

  • Codice di procedura penale (art. 606, lett. e)

    Norma sul sindacato della motivazione in Cassazione: la Corte ha richiamato i limiti del ricorso per vizio di motivazione in sede di legittimità

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Autorizza la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la sanzione di C 3.000,00

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; le doglianze meramente di fatto o valutative sul convincimento del giudice di merito sono tipicamente inammissibili
  • Per sostenere l'inammissibilità o la non conformità della motivazione occorre dimostrare che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; non basta lamentare una diversa valutazione degli elementi di fatto
  • La sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale può essere fondata su precedenti condanne, sulla gravità delle fattispecie (es. art. 416-bis) e su elementi di continuità delle condotte anche se risalenti, specie se sono emerse ulteriori azioni fino a date recenti (qui fino al 2019)
  • In procedimenti di prevenzione è fondamentale documentare e provare, se si vuol contestare la misura, l'assenza di elementi che possano giustificare l'attualità della pericolosità; le critiche generiche alla 'storicitá' dei fatti hanno scarso effetto se il giudice ha indicato elementi che mostrano persistenza
  • Chi propone ricorso infondato in Cassazione può essere condannato non solo alle spese, ma anche a sanzioni per inammissibilità (Cassa delle ammende); valutare attentamente le ragioni giuridiche ammissibili prima di impugnare
  • Per una efficace impugnazione in casi analoghi è preferibile concentrarsi su profili di illegittimità formale o di violazione di legge e, se si invoca vizio motivazionale, dimostrare concretamente l'assenza totale di motivazione o la sua palese contraddittorietà

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